Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Sezione 2: Compiti e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca
Art. 7 Compiti e principi di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca
Le disposizioni corrispondono a quelle dell’articolo 7 LPRI. Va sottolineato in particolare che le istituzioni di promozione della ricerca (FNS e accademie svizzere) promuovono compiti che secondo il capoverso 1 «non sono destinati direttamente a fini commerciali». Questo non significa che la ricerca scientifica e i suoi risultati in quanto tali non siano interessanti per lo sfruttamento economico; al contrario, le istituzioni di promozione della ricerca devono attribuire un’importanza anche a questo aspetto (capoverso 4). Ma contrariamente alla promozione dell’innovazione da parte della CTI, quella delle istituzioni di promozione della ricerca si concentra soprattutto sulla ricerca non finalizzata direttamente allo sfruttamento economico.
È stato inoltre introdotto un nuovo capoverso 2 in cui è esplicitamente stabilito che le istituzioni di promozione della ricerca promuovono l’intero spettro della ricerca scientifica. Le istituzioni di promozione della ricerca possono pertanto promuovere sia la ricerca fondamentale che quella applicata (cfr. cap. 2.1).
Art. 8 Fondo nazionale svizzero (FNS)
Il FNS è definito come l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari. Il profilo del FNS, per quanto attiene alla promozione della ricerca della Confederazione, è così chiaramente distinto da quello della CTI nel settore della promozione dell’innovazione (art. 22; cfr. cap. 2.2.2). I rapporti giuridici tra la Confederazione e il FNS (cpv. 2) e tra il FNS e terzi (cpv. 3) sono suddivisi formalmente e precisati.
Rispetto alla LPRI sono stati apportati soltanto lievi adeguamenti. Sul piano materiale sono nuove le aggiunte e le precisazioni seguenti:
Il capoverso 2 elenca in modo non esaustivo come il FNS impiega i sussidi concessigli dalla Confederazione. Il FNS utilizza i fondi federali per la promozione della ricerca nell’ambito degli strumenti di promozione da esso definiti (lett. a) e per la partecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano sia nazionale che internazionale da esso definiti (lett. b). La lettera c stabilisce che il FNS impiega i sussidi per realizzare programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente per i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali. Con questa disposizione si procede in forma generale e astratta a un adeguamento della legge alla prassi di promozione vigente (cfr. cap. 2.2.2). Come finora, il FNS deve tenere conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale quando decide in modo autonomo di partecipare ad attività di promozione internazionali (cpv. 3 lett. d). Il FNS impiega inoltre i sussidi concessi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali (lett. d). Le nuove disposizioni (lett. b e d) istituiscono al contempo anche una base legale esplicita per una migliore armonizzazione tra i provvedimenti di promozione nazionali e quelli internazionali.
La lettera e riprende le nozioni di valorizzazione e sfruttamento introdotte all’articolo 1 («Scopo»). La nozione di sfruttamento si riferisce alla ricerca promossa dal FNS e agli obiettivi propri di questa ricerca. Rientra nella responsabilità del FNS prendere i provvedimenti appropriati che, nel loro insieme, sono e devono essere molto diversificati. Il FNS sta già agendo in questo senso con crescente successo, ad esempio per quanto riguarda i risultati dei programmi nazionali di ricerca con il trasfe-