Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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zione, formulata come nuovo principio, non specifica né gli strumenti né la procedura. Il legislatore, infatti, non intende stabilire una procedura di pianificazione definita, ma garantire un’armonizzazione oggettiva e funzionale alle esigenze con la pianificazione universitaria di per sé autonoma.

b) Procedura di pianificazione (art. 39-40; art. 51-52)

Gli strumenti della pianificazione pluriennale e annuale previsti nella LPRI si sono dimostrati efficaci e rispondono a un bisogno. Il presente avamprogetto, pertanto, li mantiene sotto questa forma apportando qualche precisazione materiale.

La presente revisione propone invece semplificazioni ai seguenti livelli di pianificazione:

- Linee direttive della politica di governo e pianificazione finanziaria della Confede-

razione (art. 20 lett. c e art. 26 LPRI): nell’ambito della presente revisione totale si possono stralciare gli strumenti di pianificazione in questione. Queste disposizioni, che finora non sono state modificate, riflettono l’epoca della loro elaborazione, ma sono ormai superate da altre disposizioni previste in leggi speciali. In particolare, le procedure in materia di pianificazione finanziaria generale della Confederazione sono sufficientemente disciplinate dalla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione15 e la procedura di definizione delle linee direttive della politica di governo è retta molto chiaramente dall’articolo 146 (obiettivi del programma di legislatura) della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento)16.

Tuttavia, nel dispositivo legale vigente sussiste ancora un’esigenza normativa concernente la procedura decisionale concernente il finanziamento dei compiti e dei provvedimenti di promozione da esso disciplinati. A questo proposito il nuovo articolo 31 precisa che il Consiglio federale deve sottoporre relativi messaggi all’Assemblea federale, in particolare i messaggi periodici concernenti la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, insieme ai relativi decreti di finanziamento. Questi messaggi forniscono al Parlamento tutte le informazioni necessarie per decidere in merito alla pianificazione pluriennale degli organi della ricerca (art. 43 cpv. 4), le verifiche specifiche disposte dalla Confederazione (art. 37 cpv. 3 e 4) e i rapporti degli organi di promozione (art. 49 cpv. 3).

- Finalità per una politica nazionale della ricerca (art. 20 lett. a, art. 21 e 22 LPRI):

nella pratica, le finalità originariamente previste per un orizzonte di dieci o più anni e, pertanto, formulate in modo molto generico hanno perso sempre più importanza. Al contrario, hanno acquisito maggiore rilevanza i controlli mirati, le valutazioni di istituzioni e di strumenti di promozione, nonché i controlli d’efficacia di recente creazione. Effettivamente sono questi gli strumenti impiegati oggi per elaborare le basi fondamentali della politica di promozione della Confederazione. Inoltre, l’orientamento strategico della promozione federale della ricerca e dell’innovazione non è più esposto in documenti autonomi contenenti le finalità, ma esclusivamente nei messaggi di promozione redatti periodicamente nel corso delle legislature. Gli ultimi «obiettivi della Confederazione» redatti sulla base dei principi del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) datano

15 RS 611.0

16 RS 171.10