Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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dell’Amministrazione federale), la Confederazione versa sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca, costituisce la CTI per promuovere l’innovazione e prende provvedimenti nel settore della cooperazione scientifica internazionale. Per motivi sistematici, la promozione della cooperazione scientifica internazionale, che nella LPRI è citata all’articolo 16j, figura ora esplicitamente tra i compiti della Confederazione (lett. f).
Oltre all’elenco completo dei compiti «ordinari» della Confederazione nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione, il capoverso 1 presenta un’altra novità: i compiti della Confederazione menzionati alle lettere c–f anticipano la struttura del capitolo 2. Questi quattro provvedimenti di promozione sono trattati ed esplicitati nelle sezioni seguenti.
Nel capoverso 2, conformemente al mandato del Consiglio federale e in adempimento alla mozione 07.358221, è inserito, in aggiunta ai compiti di promozione «ordinari», un compito «straordinario» in forma potestativa, che consente alla Confederazione di sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione per consolidare la posizione della Svizzera come polo internazionale di ricerca e d’innovazione (cfr. art. 28).
Il capoverso 3 permette al Consiglio federale di incaricare le istituzioni di promozione della ricerca di realizzare programmi nazionali di promozione. In questo modo la legge è adeguata alla prassi corrente: in effetti, la Confederazione ha già incaricato, sulla base dei messaggi ERI, il FNS di realizzare diversi programmi nel quadro delle sue attività ordinarie di promozione (p.es. nel settore della ricerca clinica, della medicina di punta o – per quanto riguarda la promozione delle nuove leve – i programmi specifici per dottorandi o il programma dei professori borsisti). Come finora il Consiglio federale può incaricare il FNS di realizzare programmi nazionali di ricerca e di sostenere poli di ricerca nazionali (capoverso 4) che, contrariamente ai programmi nazionali di promozione menzionati al capoverso 3, sono retti da regole procedurali specifiche, disciplinate a livello di ordinanza.
Il capoverso 5 è stato inserito in questo articolo per ragioni sistematiche: nella LPRI la competenza del Consiglio federale di concludere convenzioni sulle prestazioni con i beneficiari di mezzi federali è oggetto di un articolo separato (art. 31a) integrato nel capitolo sulle disposizioni comuni per gli organi della ricerca. Nel presente avamprogetto, tutti i compiti della Confederazione nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione e le relative competenze del Consiglio federale sono raggruppati nell’articolo 7. Come finora possono essere concluse convenzioni sulle prestazioni con tutti i beneficiari di sussidi federali ai sensi della nuova legge. Un obbligo in questo senso è però previsto soltanto per le istituzioni di promozione della ricerca (art. 8 cpv. 7 e art. 9 cpv. 5).
I capoversi 3 e 4 della LPRI sono stati stralciati, poiché i relativi compiti sono in parte delegati alle accademie svizzere (art. 9) e in parte disciplinati nell’ambito della promozione dell’innovazione e delegati alla CTI (art. 18 e 22).
21 «Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale)