Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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trasparenza dell’amministrazione17, i segreti d’affari e di fabbricazione non possono essere resi accessibili al pubblico. In virtù di questo principio, la pubblicazione dei risultati della ricerca non è consentita se è in contrasto con il rispetto del segreto d’ufficio o di obblighi contrattuali. Questa disposizione è di fondamentale importanza in materia di ricerca e innovazione, in particolare per la CTI e, più in generale, per i progetti cui partecipano imprese private. Questa limitazione adeguata alla situazione, tuttavia, non esonera la CTI dall’obbligo di informare in modo trasparente sulle sue attività di promozione, ai sensi dell’articolo 45 del presente avamprogetto. Un’importante precisazione è apportata, infine, anche dall’articolo 48 che obbliga gli organi della ricerca competenti ad allestire sistemi adeguati per la garanzia della qualità nei loro rispettivi ambiti di competenza e di attività.
2.8 Coordinamento con la LASU
2.8.1 Situazione iniziale
Il messaggio sulla LASU, sottoposto il 29 maggio 2009 alle Camere federali, propone di disciplinare globalmente in una legge l’aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero. Come menzionato nell’introduzione, il presente progetto di revisione totale della LPRI parte dal presupposto che il disegno di LASU sarà approvato. Le eventuali modifiche che scaturiranno dai dibattimenti parlamentari sulla LASU potranno essere integralmente riprese nel messaggio sulla revisione totale della LPRI visto che sarà preparato dopo le deliberazioni sulla LASU.
Ai fini della coerenza tra i due atti normativi, in sede di revisione totale si rendono necessari adeguamenti sia formali che materiali della LPRI alla LASU (armonizzazione formale, procedura di pianificazione).
2.8.2 Nuova versione
a) Adeguamenti formali
I principali adeguamenti formali sono:
- l’adozione delle designazioni degli organi della politica universitaria svizzera ai
sensi dell’articolo 7 LASU;
- la classificazione (e il raggruppamento) delle scuole universitarie (università,
scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi secondo l’articolo 2 LASU nell’articolo 4 capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto.
b) Adeguamenti materiali
I principali adeguamenti materiali sono:
- Ogni volta che l’avamprogetto prevede un diritto (diritto ai sussidi o diritto di pro-
posta) oppure un’esigenza di coordinamento concernente le scuole universitarie
17 RS 152.3