Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Art. 2 Definizioni
La LPRI si fonda sulla tradizionale distinzione concettuale tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e sviluppo e associa sostanzialmente la ricerca applicata e lo sviluppo alle nozioni di innovazione e promozione dell’innovazione.
La versione rielaborata dell’articolo risponde all’esigenza già illustrata di rivedere la terminologia e le definizioni (cfr. cap. 2.1.2). La disposizione riprende i termini ricerca scientifica e innovazione basata sulla ricerca introdotti all’articolo 1 e fornisce una definizione ampiamente riconosciuta di ricerca scientifica (ricerca). La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla genericamente di ricerca il termine va inteso nel senso di ricerca scientifica (cfr. cap. 2.1.2). Per quanto concerne l’innovazione, la disposizione si fonda direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost., rivisto nel 200520, e alla revisione parziale della LPRI. Da sottolineare che la nozione di sfruttamento dei risultati a fini economici è da intendersi in senso lato e non si limita al possibile sfruttamento da parte dell’economia privata, ma include anche quello dell’economia pubblica nei casi in cui soltanto istituzioni pubbliche (p.es. del settore sanitario o sociale) entrano in linea di conto come partner attuatori. La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla semplicemente di innovazione il termine va inteso nel senso di innovazione basata sulla scienza conformemente alla definizione data all’articolo 2 lettera b.
Art. 3 Campo d’applicazione
Il campo d’applicazione non subisce alcuna modifica rispetto alla LPRI e si estende alle attività degli organi della ricerca che impiegano mezzi federali per la ricerca e l’innovazione retti dalla presente legge.
Il capoverso 2 della LPRI può tuttavia essere modificato poiché nella nuova definizione di scuola universitaria data nel disegno di LASU sono incluse, oltre ai due PF, alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, anche le alte scuole pedagogiche (cfr. commento art. 5). La legge si applica agli organi della ricerca definiti nell’articolo 4 del presente avamprogetto. Al capoverso 2 è inoltre mantenuta la precisazione che le disposizioni sulla promozione dell’innovazione si applicano anche ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali nella misura in cui ricevono mezzi federali nell’ambito della promozione dell’innovazione.
Art. 4 Organi della ricerca
È introdotto un nuovo capoverso 1 che precisa la nozione di organi della ricerca. Sono organi della ricerca ai sensi della nuova legge gli organi che svolgono attività proprie di ricerca scientifica o innovazione o che le promuovono.
La lettera a del capoverso 2 corrisponde alla lettera a dell’articolo 5 LPRI.
Per motivi funzionali la CTI è citata alla lettera b, immediatamente dopo le istituzioni di promozione della ricerca. Nuova è la definizione di centri di ricerca universitari al numero 3, che sostituisce l’espressione organi incaricati della ricerca universitaria. La disposizione è adeguata formalmente alla nuova legislazione nel settore universitario (disegno di LASU). Come finora, sono considerati centri di ricerca universitari i due politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF. Inoltre sono centri di
20 FF 2005 4925