Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Art. 11 Procedura e tutela giurisdizionale
La disposizione sulla procedura e la tutela giurisdizionale dei richiedenti corrisponde a quanto previsto dal diritto vigente e dall’articolo 13 LPRI. È mantenuto il potere di cognizione limitato (cpv. 2): attribuire un potere di cognizione illimitato (comprendente la verifica dell’apprezzamento) all’autorità di ricorso e non limitare il diritto di ricorrere ai soli richiedenti di sussidi renderebbe praticamente impossibile l’autonomia che si è voluto dare al FNS conferendogli lo statuto di fondazione25.
Sezione 3: Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Rispetto alla LPRI, il campo di applicazione di questa sezione è stato ridotto e contempla soltanto i sussidi versati dalla Confederazione alle strutture di ricerca, le disposizioni concernenti la ricerca dell’Amministrazione federale e quindi esclusivamente i provvedimenti di promozione a livello nazionale. Nell’articolo 16 LPRI sono disciplinati i provvedimenti di promozione sia nazionali che internazionali.
Art. 12 Riserva di disposizioni di leggi speciali
Questa disposizione presenta soltanto adeguamenti formali rispetto all’articolo 15 LPRI. Nella misura in cui esegue o promuove la ricerca, l’Amministrazione federale deve attenersi alle disposizioni del presente avamprogetto. Sono fatte salve disposizioni di leggi speciali relative alla ricerca dell’Amministrazione federale. L’articolo disciplina pertanto il conflitto di leggi: la ricerca dell’Amministrazione federale è retta in primo luogo dalle disposizioni quadro del presente avamprogetto; soltanto se queste dovessero rivelarsi insufficienti in singoli settori, sarebbero adottate (in futuro) disposizioni supplementari sulla ricerca dell’Amministrazione federale in leggi speciali.
Art. 13 Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
Nel limite dei crediti approvati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale; può delegare questa competenza a un dipartimento. Il capoverso 2 precisa che possono essere considerate strutture di ricerca d’importanza nazionale le infrastrutture di ricerca o le istituzioni di ricerca associate a scuole universitarie o giuridicamente autonome ed esterne al settore universitario.
Le disposizioni corrispondono nell’insieme all’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI e alla relativa prassi e non istituiscono alcuna base legale per nuovi sussidi. Il capoverso 4 presenta una nuova struttura e comprende le disposizioni principali che finora erano disciplinate a livello di ordinanza o in direttive. Per beneficiare dei sussidi le strutture devono soddisfatte tutte le condizioni. Questa precisazione accresce la trasparenza e la tutela giurisdizionale nelle procedure di attribuzione dei sussidi.
Conformemente alla prassi vigente, il capoverso 5 prevede che il sussidio federale ammonti al massimo al 50 per cento del finanziamento di base della struttura beneficiaria. Per finanziamento di base sono intesi i costi di esercizio annuali dedotti i mezzi di terzi acquisiti dalla struttura su base competitiva. Gli altri criteri di calcolo sono fissati dal Consiglio federale.
25 Cfr. messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2008–2011 (FF 2007 1331, in particolare pag. 1287)