Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 14 Centri di ricerca federali
La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 16 capoverso 1 LPRI. Tuttavia la costituzione o la ripresa di centri di ricerca sono possibili soltanto in virtù di leggi speciali. Nuova è inoltre la precisazione nel capoverso 1 concernente la verifica della necessità dei centri di ricerca federali. Questi devono essere smantellati se gli stessi compiti possono essere svolti in modo più efficiente dai centri di ricerca universitari o se non ve ne è più il bisogno. Come finora, il capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale deve provvedere affinché i centri di ricerca siano raggruppati amministrativamente e che il loro ambito di attività sia adeguato alle mutate circostanze.
Art. 15 Ricerca dell’Amministrazione federale
Benché rientri nel campo di applicazione della LPRI, la ricerca dell’Amministrazione federale è retta in ampia misura da leggi speciali. Le disposizioni della LPRI non sono tuttavia trasparenti. L’obiettivo della presente revisione è quello di impostare in modo chiaro la LPRI come legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale e di rendere ben visibile a livello di legge il legame che sussiste con la promozione generale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione (cfr. cap. 2.4.2).
L’articolo introduce a livello di legge la nozione di ricerca dell’Amministrazione federale, ne precisa lo scopo (cpv. 1) e i provvedimenti (cpv. 2). Inoltre indica quali disposizioni dell’avamprogetto si applicano alla ricerca dell’Amministrazione federale e quali no. Ad esempio non sono applicabili alcuni dei principi menzionati all’articolo 5 capoverso 2 che non sono rilevanti per la ricerca dell’Amministrazione federale (lett. d–e, insegnamento e promozione delle nuove leve).
Sezione 4: Promozione dell’innovazione
La sezione 4 disciplina la promozione dell’innovazione da parte della Confederazione e della CTI in quanto commissione decisionale. La base giuridica della promozione dell’innovazione, recentemente istituita, è ripresa senza modifiche materiali e subisce soltanto lievi adeguamenti formali e redazionali (sezione 4 LPRI).
Art. 16 Compiti della Confederazione
L’articolo, che riprende integralmente le disposizioni della LPRI, menziona i compiti specifici della Confederazione (compiti ministeriali) nel settore della promozione dell’innovazione. L’unico adeguamento formale concerne il capoverso 3 dove è stato inserito un rimando alla cooperazione scientifica internazionale che, per quanto riguarda la promozione della ricerca e dell’innovazione, è raggruppata in modo unitario nella sezione 5.
Art. 17 Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all’applicazione
A parte alcuni adeguamenti formali, la disposizione corrisponde all’articolo 16b LPRI.
Art. 18 Provvedimenti supplementari
I provvedimenti supplementari della promozione della ricerca sono concretizzati in questo articolo. Le disposizioni corrispondono all’articolo 16c LPRI.