Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Art. 19 Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)
a. Istituzione e organizzazione
L’avamprogetto semplifica formalmente le disposizioni sull’organizzazione della LPRI: le disposizioni sullo statuto della CTI e sulla sua segreteria sono raggruppate tematicamente e disciplinate in singoli articoli.
Per promuovere l’innovazione, la Confederazione istituisce una commissione decisionale denominata Commissione per la tecnologia e l’innovazione (cpv. 1). Questa disposizione è una norma costitutiva nel senso giuridico e non si riferisce a un’azione temporale. Gli altri capoversi corrispondono alla LPRI.
La CTI si compone di rappresentanti del mondo scientifico ed economico (cpv. 2) e si suddivide in settori di promozione con competenze decisionali (cpv. 3). Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI (cpv. 4). Come già previsto dalla LPRI, la CTI non dipende dall’Amministrazione federale e nelle sue decisioni non è vincolata a istruzioni (cpv. 5). Sul piano amministrativo resta aggregata al Dipartimento federale dell’economia (cpv. 6).
Art. 20 b. Segreteria della CTI
L’articolo corrisponde integralmente alla LPRI. La CTI gestisce una segreteria (cpv. 1) i cui compiti sono stabiliti al capoverso 2: la segreteria prepara gli affari ed esegue le decisioni della CTI. Il Consiglio federale nomina su proposta della presidenza il direttore della segreteria, mentre i quadri e il personale rimanente sono designati rispettivamente dalla presidenza e dal direttore (cpv. 3). I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione (cpv. 4). La vigilanza sull’attività della segreteria compete al presidente della CTI (cpv. 5).
Art. 21 c. Regolamento interno della CTI
Per motivi di ordine formale e sistematico, la disposizione costituisce un articolo separato. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche (art. 16e cpv. 6 LPRI).
Art. 22 Compiti della CTI
Sul piano materiale non è stata apportata nessuna modifica alla disposizione della LPRI (art. 16f LPRI). L’unico cambiamento riguarda il capoverso 1: per tenere conto delle definizioni di cui all’articolo 2, è stato chiaramente definito il profilo della CTI, che è complementare a quello del FNS. Inoltre sono messi chiaramente in risalto sul piano redazionale i compiti principali della CTI per contraddistinguerli dai provvedimenti supplementari che le sono affidati (cpv. 2). Infine, parallelamente al FNS (cfr. art. 8 cpv. 4), è istituita anche per la CTI una base giuridica esplicita (cpv. 4) per il rimborso dei costi di ricerca indiretti (overhead). La disposizione corrisponde a quanto già previsto dalla LPRI (cfr. cap. 2.2.2).
È stato per contro deciso di rinunciare alla disposizione sull’obbligo di armonizzazione introdotta nella LPRI (art. 16f cpv. 4), poiché questo aspetto è disciplinato in maniera generale nella disposizione sull’autocoordinamento (cfr. art. 36 cpv. 3).