Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Art. 26 Mandati al FNS
Questo articolo è nuovo. Il Consiglio federale conferisce al FNS compiti specifici legati alla cooperazione internazionale per usufruire, anche in questo settore, della sua competenza e perizia tecnica. Questa disposizione riveste un’importanza centrale dato che istituisce una base legale esplicita per una migliore armonizzazione tra i provvedimenti nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione e quelli internazionali della Confederazione (cfr. cap. 2.3.2). A seconda del caso, entrano in linea di conto i compiti menzionati alle lettere a–e. L’articolo definisce il principio e la portata dei compiti che possono essere delegati. La delega di questi compiti comporta ovviamente anche un ampliamento dell’ambito di attività e di responsabilità del FNS; di conseguenza la delega, come pure la procedura e il finanziamento saranno di volta in volta oggetto di discussioni e accordi. Va sottolineato che il FNS assume questi compiti in nome della Confederazione se gli sono conferiti in virtù del presente articolo. Questo non esclude che il FNS possa decidere di propria iniziativa di svolgere attività ai sensi della lettera c o di stipulare accordi con organizzazioni associate ai sensi della lettera d (cfr. art. 8 cpv. 2 e 3). In questo caso lo fa nel limite delle sue competenze, a proprio titolo e non su mandato, e (sul piano operativo) in rappresentanza della Confederazione (compiti ministeriali).
Per la CTI è prevista un’analoga competenza del Consiglio federale che si fonda sull’articolo 22 capoverso 2. I compiti della CTI in questo ambito sono retti dall’articolo 22 capoversi 4 e 5.
Art. 27 Conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio federale
Il presente articolo sostituisce l’articolo 16j LPRI (prima della revisione l’oggetto era disciplinato nell’articolo 16 cpv. 3 lett. a), senza apportarvi modifiche materiali, dato che la regolamentazione vigente è ritenuta adeguata. Già nella LPRI è stata introdotta una regolamentazione della delega identica per la ricerca e l’innovazione (cpv. 1). Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione se contemplano disposizioni sul controllo finanziario e sugli audit, sui controlli di sicurezza relativi alle persone, sulla protezione e l’attribuzione della proprietà intellettuale, sulla partecipazione della Confederazione a entità giuridiche del diritto pubblico o privato, sull’adesione a organizzazioni internazionali, sulle attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni della ricerca private o pubbliche coinvolte.
Il nuovo capoverso 4 stabilisce che l’ufficio federale competente può stipulare autonomamente trattati ai sensi del capoverso 1 se si tratta di accordi tecnici che fanno seguito ad accordi vigenti. Inoltre il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere trattati internazionali a un dipartimento o a un ufficio federale conformemente all’articolo 48a LOGA. Il Consiglio federale e l’unità amministrativa superiori, in questo caso il dipartimento, possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni (art. 47 cpv. 4 LOGA).