Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Art. 23 Perseguimento penale
Questa disposizione corrisponde all’articolo 16i cpv. 2 LPRI. Essendo la CTI una commissione decisionale ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 199826 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, art. 8a), la disposizione diverge da quella del FNS (cfr. art. 11). Diversamente dal FNS, la CTI fa parte dell’Amministrazione federale (art. 6 cpv. 1 lett. e OLOGA) e quindi non è necessario prevedere un potere di cognizione limitato come per il FNS.
Per motivi formali è stato inoltre deciso di rinunciare all’indicazione dell’applicabilità delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 16i cpv. 1 LPRI), poiché in quando commissione decisionale (statuto) la CTI soggiace in ogni caso al relativo diritto.
Sezione 5: Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione
Le disposizioni sulla cooperazione internazionale necessitano di un ampio lavoro di revisione. L’obiettivo perseguito è quello di raggruppare le disposizioni sui compiti di promozione della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale in una nuova sezione che disciplini sia la promozione della ricerca che quella dell’innovazione. Inoltre devono essere fissati principi chiari concernenti la delega dei relativi compiti al FNS.
Art. 24 Obiettivi, compiti e competenze
Il capoverso 1 fissa gli obiettivi generali: la Confederazione promuove la cooperazione internazionale nell’interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e innovazione svizzero e delle sue scuole universitarie, sia dell’economia, della società e dell’ambiente. Nel capoverso 2 sono elencate in modo esaustivo le possibilità di promozione della Confederazione. Per quanto concerne l’integrazione delle disposizioni materiali, le lettere a e b dell’articolo 16d LPRI sono riprese nell’articolo 24 lettere b e c dell’avamprogetto. Per motivi di ordine sistematico le lettere c e d dell’articolo 16d LPRI sono invece riprese nell’articolo 25 capoverso 1 lettere d e e.
L’impostazione e l’attuazione della politica scientifica estera sono un compito ministeriale che, secondo gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, spetta al Consiglio federale. Le competenze in seno all’Amministrazione federale dovranno essere disciplinate dal Consiglio federale mediante ordinanza.
Art. 25 Sussidi e provvedimenti
L’articolo enumera in modo esaustivo i provvedimenti che il Consiglio federale può prendere, nel limite dei crediti approvati, per promuovere la cooperazione internazionale. Il campo d’applicazione non è ampliato rispetto alla LPRI e alla relativa prassi.