Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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Sezione 6: Parco svizzero dell’innovazione
Questa nuova sezione estende le possibilità di promozione della Confederazione prevista dalla LPRI. In questo modo è tenuto conto della relativa mozione 07.358228 approvata dalle Camere federali. Il Consiglio federale e il Parlamento29 hanno deciso che la base legale per sostenere un parco svizzero dell’innovazione deve essere istituita nella legge sulla ricerca. Questo sostegno non è un provvedimento di promozione della ricerca o dell’innovazione, bensì un provvedimento nazionale di promozione economica.
Art. 28 Condizioni per beneficiare del sostegno della Confederazione
Il provvedimento di promozione economica diventa effettivo soltanto se sono soddisfatte le condizioni menzionate al capoverso 1: il progetto deve rispondere a un interesse nazionale generale e contribuire alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (lett. a), non può essere attuato nel quadro dei provvedimenti di promozione ordinari (lett. b) e deve costituire un adeguato complemento ai provvedimenti di promozione ordinari della Confederazione nel settore della ricerca e dell’innovazione (lett. c).
L’Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell’innovazione (cpv. 2). La decisione di sostenere un parco svizzero dell’innovazione spetta unicamente all’Assemblea federale. Il relativo decreto non farà parte dei decreti finanziari ordinari sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, ma sarà oggetto di un messaggio separato.
Art. 29 Provvedimenti di sostegno e relative condizioni
L’articolo disciplina le forme del sostegno da parte della Confederazione e le condizioni materiali che devono essere soddisfatte. Il capoverso 1 indica le possibili forme del sostegno: la vendita o la cessione di fondi adeguati di proprietà della Confederazione o la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie. Entra in linea di conto anche una combinazione delle diverse forme di sostegno menzionate (lett. d).
Il capoverso 2 precisa le condizioni materiali per il sostegno: devono essere adempiute le condizioni di pianificazione del territorio e delle zone per l’utilizzazione vincolata dei fondi (lett. a), l’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione deve godere di un ampio sostegno nazionale ed essere finanziata o cofinanziata da diversi Cantoni e dall’economia privata (lett. b). Inoltre l’istituzione deve assicurare un esercizio duraturo e, per coinvolgere nel progetto la ricerca universitaria, deve regolamentare i diritti di partecipazione del Consiglio dei PF, delle istituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate (lett. c).
Art. 30 Contratto di diritto pubblico
Il capoverso 1 permette al Consiglio federale di concludere con l’istituzione responsabile un contratto di diritto pubblico secondo le disposizioni della legge federale del
28 «Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale)
29 Cfr. decreto federale del 18 settembre 2008 sul programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008 7469), art. 3 n. 14