Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

5 ottobre 199030 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). Come previsto dal capoverso 2 il contratto disciplina in particolare la destinazione vincolata del sostegno accordato dalla Confederazione (lett. a), vale a dire la riqualificazione dei fondi, il rimborso dei ricavi alla Confederazione (lett. b) e le modalità di rimborso (lett. c, p.es. nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto o sia modificato).

Sezione 7: Finanziamento

Nella LPRI le disposizioni sul finanziamento fanno parte delle relative disposizioni tecniche. Per ragioni sistematiche e di leggibilità, tutte le disposizioni sul finanziamento sono raggruppate in una sezione separata.

Art. 31 Proposta del Consiglio federale

Questo articolo è nuovo. Il decreto finanziario votato dalle Camere federali è oggetto di un messaggio stilato periodicamente dal Consiglio federale in cui sono esposti i provvedimenti di promozione, è motivato il fabbisogno finanziario e presentata la relativa domanda di finanziamento. Nel settore dell’educazione, della ricerca e del’innovazione è preparato di regola ogni quattro anni e sottoposto alle Camere federali un messaggio ERI. In casi eccezionali sono inoltre presentati al Parlamento messaggi separati, ad esempio per i programmi quadro di ricerca dell’UE.

Art. 32 Approvazione dei mezzi finanziari

Sulla base di un messaggio ai sensi dell’articolo 31, l’Assemblea federale approva, come finora, diversi limiti di spesa e crediti d’impegno per un periodo pluriennale. Per le istituzioni di promozione della ricerca e per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale sono approvati limiti di spesa (lett. a–b), mentre per la promozione dell’innovazione (lett. c) e la cooperazione internazionale crediti d’impegno (lett. d).

Il presente articolo considera tutti i sussidi federali, anche le possibilità di finanziamento che non rientrano nei messaggi ERI.

Art. 33 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari

Il capoverso 1 corrisponde sul piano materiale all’articolo 10 capoverso 2 LPRI. I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca e alle strutture di ricerca d’importanza nazionale sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente che, come già previsto dalla LPRI, devono essere approvati dai servizi federali competenti.

Nuovo è il riferimento nel capoverso 2 all’articolo 23 LSu in virtù del quale i sussidi federali liberati sono versati dai servizi federali competenti soltanto quando i beneficiari ne hanno effettivamente bisogno per ottemperare ai loro impegni.

Il capoverso 3 prevede che i sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale siano liberati e versati conformemente alle disposizioni dei trattati internazionali (lett. a) o ai piani di liquidità presentati annualmente dai beneficiari e approvati dai servizi federali competenti (lett. b).

30 RS 616.1