Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
- Armonizzazione formale con il disegno di LASU. Il messaggio concernente la
LASU6, recentemente sottoposto dal Consiglio federale al Parlamento, ha reso necessari ulteriori adeguamenti al testo della LPRI. In parte si tratta di modifiche puramente formali (p.es. il titolo della legge e i nomi degli organi), in parte di adeguamenti materiali volti a coordinare i provvedimenti di promozione nell’ambito della politica universitaria con quelli in materia di politica della ricerca.
1.3 Struttura della legge
La LPRI è una legge semplice, costituita da un numero relativamente contenuto di disposizioni, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione delle istituzioni di promozione. La struttura della LPRI riflette questo carattere dell’atto normativo che, come detto all’inizio, andrà mantenuto anche nella revisione totale. Di conseguenza, anche il presente avamprogetto ha una struttura semplice (v. schema) con un totale di sette capitoli, tra cui i quattro capitoli principali seguenti:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione (otto sezioni)
Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione (tre sezioni)
Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca
Il capitolo 2 «Promozione della ricerca e dell’innovazione», che stabilisce i compiti e le competenze degli organi della ricerca, è quello più ampio con un totale di 30 articoli. Nel quadro della revisione totale è l’unico a essere modificato nella sua struttura, con l’aggiunta delle sezioni seguenti:
a. la sezione «Compiti della Confederazione», un’unità di partizione a sé stante che riunisce sul piano materiale le relative disposizioni del diritto vigente e offre al contempo una panoramica delle sezioni successive;
b. le sezioni «Finanziamento» e «Ripetizione e rimborso», in cui sono raggruppate tutte le disposizioni concernenti il finanziamento;
c. la sezione «Cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione», che espone i compiti della Confederazione in quest’ambito;
d. la sezione «Parco svizzero dell’innovazione» che, conformemente alla richiesta delle Camere federali, istituisce la base legale per sostenere la realizzazione di un parco nazionale dell’innovazione.
Invariata rispetto alla LPRI approvata dal Parlamento è la struttura della sezione 3 del capitolo 2 «Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale». È invece nuovo il campo d’applicazione delle disposizioni che concernono soltanto i sussidi agli istituti di ricerca e la ricerca dell’Amministrazione federale, cioè provvedimenti di promozione a carattere nazionale. Mentre le disposizioni contemplate dall’articolo 16 LPRI, riguardanti provvedimenti di promozione sia nazionali che
6 FF 2009 3925