Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
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sussidi (in particolare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI), mentre i sussidi o le relative aliquote continuano a essere fissati in altra sede.
b) Risorse umane
La revisione totale non comporta alcun aumento delle spese di personale della Confederazione.
1.4.2 Programma di legislatura
Il progetto è stato preannunciato nel messaggio del 23 gennaio 20087 sul programma di legislatura 2007–2011 e nel relativo decreto federale del 18 settembre 20088. Nel quadro della recente revisione parziale, sono state introdotte nella legge nuove disposizioni in materia di promozione dell’innovazione che prevedono, in particolare, la trasformazione della CTI in una commissione decisionale indipendente dall’Amministrazione federale. Negli ultimi anni, la CTI è riuscita a diventare un importante interlocutore delle imprese innovative, in particolare delle PMI. La sua precedente base legale, la legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro, si richiamava all’articolo 100 Cost., che prescrive alla Confederazione l’adozione di provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, e non rispondeva più alle attuali esigenze del CTI. L’articolo 64 capoverso 1 Cost., modificato con la revisione del 21 maggio 2006, prescrive ora esplicitamente la promozione dell’innovazione accanto a quella della ricerca scientifica. La modifica ha permesso di attuare una revisione parziale anticipata che ha introdotto nella legge una serie di disposizioni sulla promozione dell’innovazione, in adempimento a diversi interventi parlamentari che ritenevano urgente questa riforma.
1.5 Aspetti giuridici
1.5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sostanzialmente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. che conferisce alla Confederazione il compito e la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Si richiama inoltre al capoverso 2, che autorizza la Confederazione a subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e del coordinamento, e al capoverso 3, che le permette di istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
1.5.2 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative:
7 FF 2008 597, in particolare pagg. 629 e 662
8 FF 2008 7469