Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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- Articolo 13 capoverso 5: fissare criteri dettagliati per il calcolo dei sussidi federali

alle strutture di ricerca d’importanza nazionale;

- Articolo 25 capoverso 2: disciplinare il calcolo dei sussidi e la procedura per la

cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;

- Articolo 53: emanare le disposizioni esecutive della LPRI.

1.5.3 Rapporto con il diritto europeo

Le disposizioni previste sono compatibili con il vigente diritto europeo, poiché non contengono elementi che lo concernono direttamente o che potrebbero entrare in conflitto con il medesimo. L’articolo 27 attribuisce però al Consiglio federale o, eventualmente, a un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali e i relativi accordi tecnici. È quindi possibile che il contenuto di questi trattati internazionali abbia ripercussioni sul rapporto con il diritto europeo. Lo stesso vale per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca europei.

2 Principali novità

2.1 Terminologia (ricerca scientifica – innovazione)

2.1.1 Situazione iniziale

La LPRI approvata dal Parlamento, come in precedenza la LR, si fonda sulla tradizionale distinzione concettuale tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e sviluppo e associa sostanzialmente la ricerca applicata e lo sviluppo alle nozioni di innovazione e promozione dell’innovazione. Nelle sue formulazioni, la LPRI utilizza una terminologia poco omogenea, per esempio innovazione basata sulla scienza (art. 1), ricerca fondamentale opposta alla ricerca applicata e sviluppo (art. 2 cpv. 1 lett. d) o semplicemente ricerca e sviluppo (art. 19). A questa terminologia se ne sovrappone un’altra, che non descrive il genere o la natura della ricerca, bensì la forma della promozione: ricerca libera in opposizione a ricerca orientata o programmi di ricerca orientata (p. es. art. 8 cpv. 2) e ricerca su mandato o mandati di ricerca (art. 16 cpv. 5). Questo motivo è di per sé sufficiente per giustificare una revisione che introduca una terminologia uniforme. Sotto il profilo concettuale vanno considerate, tra l’altro, le seguenti riflessioni sostanziali:

- Sul piano pratico, la distinzione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e svi-

luppo continua ad avere un valore orientativo. Una delimitazione netta è però impossibile ed è ormai considerata obsoleta in ambito scientifico. Tra la ricerca fondamentale e quella applicata vi sono infatti molteplici relazioni e complesse interazioni. Un progetto di ricerca può, per esempio, essere di rilievo sia per il suo apporto di conoscenze fondamentali che per le sue possibili applicazioni pratiche, mentre un progetto di ricerca applicata può essere associato allo studio di questioni di carattere fondamentale.

- Anche il fatto di associare lo sviluppo esclusivamente alla ricerca applicata o o-

rientata all’applicazione non regge a un’analisi più approfondita, poiché in realtà anche nei progetti di ricerca fondamentale possono essere elaborati in vari modi