Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
applicazioni e sviluppi. Nella ricerca clinica, per esempio, le conoscenze fondamentali acquisite per risolvere problemi scientifici specifici possono essere utilizzate anche per lo sviluppo di nuovi medicamenti o terapie. Altri esempi classici si possono trovare nel settore delle scienze dei materiali o, più in generale, in quello della ricerca ingegneristica precompetitiva, laddove si tratta di svolgere ricerche per applicazioni e sviluppi complessi in uno stadio in cui non vi sono ancora i presupposti per un finanziamento da parte di privati. A questo proposito vanno ricordati anche i progetti e programmi di ricerca applicata che non hanno alcuna possibilità di ottenere un finanziamento da parte di privati, poiché non offrono la benché minima prospettiva di sfruttamento economico, ma servono piuttosto alla risoluzione di problemi di interesse pubblico o importanti per l’intera società.
- Il termine innovazione, infine, può riferirsi a concetti molto diversi di innovazione.
In mancanza di esplicite restrizioni può, per esempio, includere anche l’innovazione scientifica, che, pur apportando un ampliamento delle conoscenze, non rientra nella definizione di innovazione e promozione dell’innovazione ai sensi della LPRI.
2.1.2 Definizioni (art. 2, art. 8 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1)
Visto quanto precede, si è rinunciato di proposito a costruire complessi concetti teorici o a fare distinzioni generali sostanziali tra diversi settori della ricerca. Questo modo di procedere, infatti, porta nella maggior parte dei casi a una precisione soltanto apparente e a rigide attribuzioni (per esempio di settori di specializzazione o discipline a determinate istituzioni di promozione). L’importante è, invece, chiarire nella legge i compiti essenziali dei principali organi di promozione della Confederazione e la loro complementarità. Considerata la necessità di rivedere la terminologia, l’articolo 2 (definizioni) riprende i termini ricerca scientifica e innovazione basata sulla scienza introdotti all’articolo 1 capoverso 1 e propone una definizione formale ampiamente riconosciuta di ricerca scientifica (ricerca). La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla genericamente di ricerca il termine va inteso nel senso di ricerca scientifica. L’espressione ricerca scientifica (ricerca) è utilizzata come termine generico in cui rientrano tutte le ulteriori forme specifiche di ricerca: oltre alla ricerca fondamentale esclusivamente finalizzata all’acquisizione di conoscenze anche la ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico e che non si inserisce direttamente in una prospettiva di sfruttamento economico. Per una migliore comprensione, la relativa precisazione è aggiunta alla definizione formale vera e propria fornita all’articolo 2 lettera a (primo periodo). Per quanto concerne l’innovazione, l’articolo 2 si fonda direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost.9, il cui campo d’applicazione è stato esteso nel 2005. Ai sensi della legge, lo sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e servizi per l’economia e la società è considerato un’innovazione soltanto se avviene mediante la ricerca orientata all’applicazione e include lo sfruttamento dei suoi risultati a fini economici. Il secondo elemento della definizione, lo sfruttamento dei risultati a fini economici, va inteso in senso lato: non si riferisce soltanto allo sfruttamento dei risultati della ricerca nell’economia privata, bensì, nei casi in cui entrano in linea di conto soltanto partner economici pubblici (p. es. istituzioni del settore sanitario o sociale), anche al loro sfruttamento nell’interesse dell’economia nazionale. La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla
9 FF 2005 4925 e FF 2005 6457