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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
b. qualsiasi informazione nuova richiesta in seguito a modifiche dei requisiti o dei criteri relativi ai dati;
c. la prova che le nuove informazioni presentate sono il risultato di requisiti o criteri relativi ai dati che non erano applicabili al momento dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario o che sono necessari per modificare le condizioni di approvazione;
d. qualsiasi informazione necessaria per dimostrare che il prodotto fitosanitario rispetta i requisiti riguardanti l'approvazione del principio attivo, del fitoprotettore o del sinergizzante in esso contenuto;
e. una relazione sulle informazioni relative al monitoraggio, se l'autorizzazione era sottoposta a monitoraggio.
3Il servizio d'omologazione verifica se sono adempiuti i presupposti per l’autorizzazione. Se del caso, chiede ulteriori informazioni, inclusi i risultati di altri esperimenti o test necessari per valutare la sicurezza del prodotto fitosanitario e la sua idoneità.
4Il servizio d'omologazione non accorda il rinnovo se le condizioni di autorizzazione non sono adempiute o le informazioni supplementari non sono fornite entro i termini.
5Il servizio d'omologazione può prorogare la vecchia autorizzazione fino alla decisione definitiva di rinnovo.
Art. 29 Revoca o modifica di un'autorizzazione
1Il servizio d'omologazione può riesaminare un'autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 17 non sia più rispettato. Il servizio d'omologazione riesamina un'autorizzazione qualora concluda che sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4 paragrafo 1 lettera a punto iv e lettera b punto i e dell'articolo 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE29.
2Se il servizio d'omologazione intende revocare o modificare un'autorizzazione ne informa il titolare e dà a questi la possibilità di presentare osservazioni o ulteriori informazioni.
3Il servizio d'omologazione revoca o modifica l'autorizzazione, a seconda dei casi, se:
a. i requisiti di cui all'articolo 17 non sono, o non sono più, rispettati;
b. sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione;
c. non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;
29 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, GU L 140 del 5 giugno 2009, pag. 114.