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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

Sezione 4 Casi particolari

Art. 32 Sementi trattate

1È vietata l’importazione come merce commerciabile di sementi trattate con principi attivi non autorizzati in Svizzera per l’impiego previsto.

2Il servizio d'omologazione può concedere deroghe. Esso emana una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale. Quest’ultima è di regola limitata a un anno.

3Fatte salve le disposizioni disciplinanti l'etichettatura delle sementi dell'ordinanza sulle sementi30, l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate, la o le denominazioni del o dei principi attivi presenti nel prodotto, le frasi tipo per le precauzioni da prendere ai sensi della direttiva 1999/45/CE e, se del caso, le misure di riduzione del rischio indicate nell'autorizzazione per tale prodotto.

Art. 33 Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze

candidate alla sostituzione

1Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo approvato come sostanza candidata alla sostituzione, i servizi di valutazione eseguono una valutazione comparativa. Il servizio d'omologazione non autorizza o limita l'uso in una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa tra rischio e beneficio a norma dell’allegato 4, risulti che:

a. per gli impieghi specificati nella domanda esiste già un prodotto fitosanitario autorizzato oppure un metodo di prevenzione o di lotta non chimico, significativamente più sicuro per la salute umana o degli animali o per l’ambiente;

b. la sostituzione mediante i prodotti fitosanitari o i metodi di prevenzione o di lotta non chimici di cui alla lettera a non comporta notevoli svantaggi economici o pratici e presenta effetti comparabili sull’organismo bersaglio;

c. la diversità chimica dei principi attivi, se del caso, o i metodi e le pratiche di gestione delle colture e di prevenzione delle specie nocive sono adeguati a ridurre al minimo la comparsa di resistenze nell’organismo bersaglio; e

d. sono prese in considerazione le conseguenze sulle autorizzazioni per usi minori.

2In deroga al capoverso 1, un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione è autorizzato senza valutazione comparativa nei casi in cui sia necessario acquisire prima esperienza attraverso l'utilizzo pratico del prodotto in questione. Tali autorizzazioni sono concesse una volta per un periodo non superiore a cinque anni.

30 RS 916.151