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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161
d. in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, le modalità d'uso e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o
e. il titolare dell'autorizzazione non adempie gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza.
f. sono soddisfatte le condizioni per adottare misure preventive ai sensi dell’articolo 148a LAgr;
g. un coformulante è incluso all'allegato 3;
h. in seguito alla procedura di riesame di cui all'articolo 12 i fitoprotettori e i sinergizzanti non sono approvati;
i. l'approvazione di un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante è revocata.
4Il servizio d'omologazione può riesaminare in qualsiasi momento i prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante per il quale la CE ha fissato requisiti o limitazioni in fase di approvazione o di rinnovo dell'approvazione. Esso richiede al titolare dell'autorizzazione i dati necessari alla valutazione dei relativi requisiti o limitazioni, comprese le pertinenti informazioni descritte all'allegato 5, e ne stabilisce un termine di consegna, tenendo conto dei risultato della valutazione della CE. Se giustificato, può modificare o revocare un'autorizzazione o dotarla di nuovi oneri direttamente sulla base dei risultati disponibili della procedura di approvazione o di rinnovo dell'approvazione della CE.
5Il servizio d'omologazione procede al riesame di cui al capoverso 4 attribuendo priorità alle sostanze per le quali i requisiti e le limitazioni, fissati dalla CE in fase di approvazione, riguardano la protezione delle acque sotterranee.
Art. 30 Revoca o modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare della
stessa
1Un'autorizzazione può essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda.
2Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 17.
3Se del caso, si applica l'articolo 31.
Art. 31 Termine in caso di revoca
1Se il servizio d'omologazione revoca o non rinnova e le ragioni della revoca o del mancato rinnovo non sono connesse a un potenziale effetto dannoso ritenuto inaccettabile, può concedere un termine entro il quale procedere all’eliminazione, allo stoccaggio e all’immissione sul mercato delle scorte esistenti.
2Il termine non supera i sei mesi per l’immissione sul mercato e la distribuzione delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.