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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161
3Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, il servizio di valutazione effettua la valutazione comparativa prevista al capoverso 1 regolarmente e al più tardi all'atto del rinnovo o della modifica dell'autorizzazione. In base ai risultati di tale valutazione comparativa, il servizio di valutazione mantiene, revoca o modifica l’autorizzazione.
4Qualora il servizio d'omologazione decida di revocare o modificare un’autorizzazione, conformemente al capoverso 3, tale revoca o modifica entra in vigore tre anni dopo la decisione oppure alla fine del periodo di approvazione della sostanza candidata alla sostituzione, ove questo periodo abbia termine prima.
5Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni della presente ordinanza concernenti le autorizzazioni.
6Il Dipartimento può adattare la procedura di valutazione comparativa di un prodotto fitosanitario prevista all'allegato 4 per prendere in considerazione la sua evoluzione a livello internazionale.
Art. 34 Uso minore
1Se la domanda d'autorizzazione riguarda un uso minore, il servizio d'omologazione può rinunciare all'esame dei requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettere b-g e capoversi 2 e 3 e autorizzare il prodotto fitosanitario se:
a. il prodotto fitosanitario è autorizzato, per gli usi minori previsti, in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili; oppure
b. in Svizzera esiste già un’omologazione per usi analoghi.
2La domanda deve esporre i requisiti per un uso minore e contenere unicamente le indicazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–d. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a deve inoltre comprovare che il prodotto fitosanitario è autorizzato per il relativo uso minore in uno Stato membro dell’UE.
3Il servizio d'omologazione può negare l’autorizzazione se in base alle conoscenze generali relative al prodotto fitosanitario in questione si può supporre che i requisiti di cui all’articolo 17 non sono adempiuti.
4Il presente articolo non si applica agli organismi geneticamente modificati.
Art. 35 Estensione delle autorizzazioni a usi minori
1Gli organi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato sia estesa a usi minori, non ancora contemplati dall’autorizzazione.
2L’autorizzazione è estesa se:
a. l’uso previsto è, per sua natura, minore;
b. sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 4 capoverso 5 lettere b, d ed e e all’articolo 17 capoverso 1 lettera i;