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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
c. l’estensione è d’interesse pubblico; e
d. le persone o gli organi di cui al capoverso 1 hanno presentato la documentazione e le informazioni a sostegno dell’estensione dell'uso, in particolare i dati sulla quantità dei residui e, se del caso, sulla valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.
3L’estensione può consistere in una modifica dell’autorizzazione esistente oppure in un’autorizzazione distinta.
4Il servizio d'omologazione informa il titolare di un’autorizzazione della sua intenzione di concedere un’estensione dell’autorizzazione per un uso minore in seguito a una richiesta secondo il capoverso 1. Se il titolare è d’accordo, la decisione si ritiene presa con la modifica dell’autorizzazione. L'estensione dell'autorizzazione per un uso minore è indicata separatamente sull'etichetta.
Qualora il titolare dell’autorizzazione si rifiuti, il servizio d'omologazione estende la possibilità d’utilizzo del prodotto fitosanitario interessato con decisione generale. Esso assicura che gli utilizzatori abbiano accesso, per mezzo della lista riportata all'articolo 45, a informazioni complete e specifiche per quanto riguarda le modalità d’impiego.
5La lista di cui all'articolo 45 e, se del caso, l'etichettatura contiene un riferimento alla responsabilità della persona che utilizza il prodotto fitosanitario per quanto riguarda la mancata efficacia o la fitotossicità del prodotto per il quale è stato autorizzato l'uso minore.
6Le estensioni giusta il presente articolo sono indicate separatamente ed è necessario fare specifico riferimento alle limitazioni di responsabilità.
7I richiedenti di cui al capoverso 1 possono altresì presentare domanda d'autorizzazione per un prodotto fitosanitario a uso minore autorizzato in un Paese membro dell'UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili, a condizione che il prodotto fitosanitario interessato sia autorizzato in Svizzera.
8Il servizio d'omologazione tiene e aggiorna regolarmente un elenco degli impieghi secondari.
9Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni della presente ordinanza concernenti le autorizzazioni.
Sezione 5 Omologazione in seguito all’iscrizione in un elenco di prodotti fitosanitari omologati all’estero che corrispondono ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera
Art. 36 Elenco dei prodotti fitosanitari
1Il servizio d'omologazione tiene un elenco dei prodotti fitosanitari omologati all’estero che corrispondono ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera. I prodotti fitosanitari iscritti in tale elenco sono considerati omologati.