Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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1.3.3 Deroghe alla suddivisione in parti uguali
La commissione peritale e il Consiglio federale intendono difendere il principio secondo cui la prestazione d’uscita acquisita nel corso del matrimonio va suddivisa in parti uguali (art. 122 AP-CC). Inoltre il giudice deve continuare a effettuare d’ufficio la compensazione della previdenza, come previsto dalla normativa vigente (art. 141 cpv. 3 CC). Il Consiglio federale non vede alcuna possibilità per rendere ancora più esplicito nella legge che la compensazione della previdenza non è una questione esclusivamente privata, poiché, essendo strettamente legata alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, riguarda anche gli interessi pubblici. Tuttavia, allo stesso tempo il Consiglio federale ritiene opportuno concedere ai coniugi il margine di manovra necessario. Del resto, nessuno conosce meglio di loro la propria situazione economica e le proprie esigenze previdenziali. Devono pertanto avere il diritto di accordarsi sulla compensazione della previdenza o sulla rispettiva rinuncia totale o parziale, a condizione che non venga compromessa una previdenza adeguata (art. 122 cpv. 3 AP-CC). Si rinuncia quindi a un disciplinamento troppo dettagliato. Il diritto privato svizzero (e in particolare il diritto di famiglia) si basa infatti su nozioni giuridiche generali e clausole generiche, che poi vengono precisate nella giurisprudenza. Il Consiglio federale intende rimanere fedele a tale principio anche nell’ambito della compensazione della previdenza. Questo corrisponde anche alla linea generale seguita dalla commissione peritale, che tuttavia avrebbe preferito una soluzione un po’ più specifica, nell’interesse della certezza del diritto. La commissione peritale ha anche proposto di disciplinare in un’ordinanza il calcolo e l’esecuzione della compensazione della previdenza nei casi in cui sia stato effettuato un prelievo anticipato nell’ambito della PPA, trattandosi di una questione particolarmente delicata.
Inoltre, la commissione peritale ha anche proposto di ammettere una suddivisione in percentuali diverse della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio, se sono soddisfatte determinate condizioni ben definite. Il Consiglio federale rifiuta la proposta. Da un lato, è infatti necessario evitare ogni ulteriore complicazione della situazione giuridica, che è già sufficientemente complessa. Dall’altro, una suddivisione in percentuali diverse dà adito a dubbi anche perché comporta quasi necessariamente una commistione tra le esigenze previdenziali e le esigenze di mantenimento (in corso). Oggettivamente, piuttosto che una suddivisione in percentuali diverse, sarebbe opportuno valutare nuovamente come procedere nei casi in cui dopo il divorzio il reddito di un’attività lucrativa si riveli insufficiente per il finanziamento di due economie domestiche (suddivisione nei casi di carenza). Per questo motivo, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione Thanei 09.3519 «Divorzio e separazione: per un’equa regolamentazione del mantenimento in casi di carenza»17.
1.3.4 Altre proposte di revisione
Sulla base delle critiche al diritto vigente (cfr. n. 1.2), il Consiglio federale presenta altre proposte di revisione. Il giudice del divorzio avrà a disposizione direttive
17 Per informazioni più dettagliate cfr. Felix Schöbi, «Mankoteilung oder Mankoüberbindung? Bemerkungen zum Bundesgerichtsurteil 5A_767/2007 vom 23. Oktober 2008», in recht 2009, pagg. 27 segg.