Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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invece opportuno procedere alla compensazione della previdenza in un secondo momento, attraverso un completamento della sentenza pronunciato da un giudice svizzero (DTF 131 III 289).

1.3 Punti essenziali della revisione proposta

1.3.1 Mantenere lo status quo

La compensazione della previdenza fa parte della liquidazione del regime patrimoniale in caso di divorzio; vi rientra anche il regime dei beni (art. 181 segg. CC). Di conseguenza, se viene valutata la necessità di revisione della compensazione della previdenza, è opportuno analizzare anzitutto la necessità di revisione del regime dei beni.

Secondo l’articolo 197 capoverso 2 numero 1 CC, nel regime ordinario, il guadagno del lavoro dei coniugi rientra negli acquisti. I risparmi risultanti devono quindi essere suddivisi in parti uguali nel caso di un divorzio (art. 215 cpv. 1 CC). È fatto salvo il caso della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Infatti, prima del caso di previdenza i diritti alle prestazioni degli istituti di previdenza non vengono presi in considerazione per la liquidazione del regime dei beni, dal momento che si tratta soltanto di aspettative. Tuttavia, questo vale anche se è già stata versata una somma di capitale. Tale somma ricevuta da un coniuge è ascritta ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC). Di conseguenza, l’altro coniuge non riceve nulla e in questo caso deve fare affidamento soltanto sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC).

Il legislatore ha sancito questo principio in occasione della revisione del diritto del divorzio (1984), confermandolo implicitamente con l’introduzione della compensazione della previdenza nel nuovo diritto del divorzio (2000). La compensazione della previdenza va quindi considerata un diritto che, nonostante i suoi legami interni con il regime dei beni e l’obbligo di mantenimento, resta indipendente. Il Consiglio federale, con una maggioranza risicata della commissione peritale, intende mantenere questo principio. Di conseguenza, l’avamprogetto si limita alla compensazione della previdenza e ai possibili miglioramenti in questo ambito, accettando che anche in futuro la situazione previdenziale dei coniugi si differenzierà notevolmente nel 2° e nel 3° pilastro. Un cambiamento di questa situazione comporterebbe necessariamente una revisione del regime dei beni e in particolare della facoltà di disporre dei coniugi mediante una convenzione matrimoniale (art. 181 CC).

Il Consiglio federale intende mantenere lo status quo anche nell’ambito del prelievo anticipato di fondi previdenziali per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio (promozione della proprietà d’abitazioni; PPA). La critica mossa dalla commissione peritale è comprensibile sul piano dottrinale, ma è piuttosto insignificante di fronte alla grande portata politica e pratica del prelievo anticipato nell’ambito della PPA14. In un certo senso, la possibilità di impiegare fondi

14 Tra il 1995 e il 2007 sono stati effettuati prelievi anticipati nell’ambito della PPA per un totale di 26 355 milioni di franchi (cfr. AA. VV. Schweizerische Sozivalversicherungsstatistik 2008, UFAS, pag. 133).