Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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di fatto una lacuna legale (cfr. sentenza 9C_212/2007 dell’8 maggio 2007)12. È quindi compito del legislatore chiarire la situazione. Viene infine criticato anche il fatto che non è l’istituto di previdenza, bensì il coniuge ignaro a dovere subire le conseguenze di un pagamento in contanti ottenuto attraverso la falsificazione della sua firma (DTF 133 V 205, consid. 2)13.
1.2.6 Diritto internazionale privato
La compensazione della previdenza si colloca tra il diritto del divorzio e il regime dei beni. Di conseguenza, si pone regolarmente la questione delle interazioni con il diritto internazionale. In diverse decisioni, il Tribunale federale ha stabilito che la compensazione della previdenza è retta dal capitolo «Divorzio e separazione» della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291; art. 59 segg.) e che in questo ambito va considerata come un «effetto accessorio» (art. 63 LDIP), e non come un aspetto delle disposizioni sul contributo di mantenimento o sul regime dei beni. La questione del collegamento con il diritto internazionale (statuto del divorzio o statuto della previdenza), finora controversa sul piano della dottrina, può quindi essere considerata risolta sul piano della giurisprudenza. La compensazione della previdenza sottostà al diritto applicabile al divorzio (art. 63 cpv. 2 LDIP). Nel caso del completamento di una sentenza, il giudice deve basarsi sul diritto applicabile al divorzio (art. 64 cpv. 2 LDIP). Il divorzio presso un tribunale svizzero è retto anzitutto dal diritto svizzero (art. 61 cpv. 1 e 4 LDIP). Invece, se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro è domiciliato un Svizzera, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 61 cpv. 2 LDIP).
Nella DTF 131 III 289 e nella sentenza 5C.123/2006 del 29 marzo 2007, il Tribunale federale ha confermato l’interpretazione diffusa in parte nella dottrina, secondo cui il giudice competente, ai sensi dell’articolo 15 LDIP, può eccezionalmente basarsi sul diritto applicabile all’istituto di previdenza (il cosiddetto statuto della previdenza) nel caso di un avere determinante ai fini della previdenza dei coniugi; in questo modo, viene limitata la portata dello statuto del divorzio straniero. Ne consegue una notevole incertezza del diritto, poiché non è chiaro se e in quali casi il diritto straniero è ancora applicabile ad averi di previdenza svizzeri.
Inoltre, sono risultate problematiche alcune sentenze estere di divorzio che non fanno menzione del patrimonio di previdenza ubicato in Svizzera. In questi casi è necessario chiarire se si può partire dal presupposto che nella liquidazione siano comunque presi in considerazione tutti gli averi di previdenza dei coniugi o se è
12 Una pertinente modifica del diritto in vigore è richiesta anche dalla mozione 08.3821 Amacker-Amann «Versamento di prestazioni di vecchiaia». Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
13 Per le critiche cfr. anche Elisabeth Glättli, «Die Folgen der Barauszahlung der Austrittsleistung ohne Zustimmung des Ehegatten (Art. 5 Abs. 2 FZG) in den neueren Entscheiden des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (EVG)», in Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, 2005, pagg. 184 segg., con le ulteriori indicazioni bibliografiche; Felix Schöbi, «Barauszahlung trotz fehlender Zustimmung des Ehegatten», in recht 2005, pagg. 139 segg., con le ulteriori indicazioni bibliografiche.