Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Parte speciale
2.1 Modifiche del Codice civile
Art. 89bis cpv. 6 n. 4a
L’articolo 89bis CC stabilisce quali disposizioni della LPP valgono per tutte le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. In seguito all’introduzione dell’articolo 37a AP-LPP, l’attuale lista va integrata con il numero 4a. Per il resto, in futuro gli istituti di previdenza non possono più organizzarsi sotto forma di cooperative19.
Art. 111 cpv. 1 e 2
L’articolo 111 CC tratta il divorzio su richiesta comune. L’integrazione proposta con la menzione della previdenza professionale è di natura prettamente redazionale. Come gli interessi dei figli, anche la previdenza professionale in caso di divorzio non rientra nel principio dispositivo dei coniugi. Di conseguenza, anche in futuro il giudice deve verificare d’ufficio se gli accordi presi nella convenzione corrispondano ai requisiti legali (art. 277 cpv. 3 CPC). Per il resto, il testo proposto corrisponde alla versione dell’articolo 111 CC che il Parlamento ha approvato il 25 settembre 200920 in occasione della soppressione del periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune.
Art. 122-124
Gli articoli 122-124 rappresentano il nucleo delle disposizioni sulla compensazione della previdenza e sono collegati tra loro. L’articolo 122 sancisce il principio della suddivisione in parti uguali e, insieme all’articolo 123 capoverso 2, definisce i valori patrimoniali che vanno divisi. L’articolo 123 capoversi 2 e 3 riporta le deroghe al principio della suddivisione in parti uguali. Infine, l’articolo 124 disciplina le modalità di esecuzione della divisione.
Rispetto al diritto vigente, con la soluzione proposta non viene più effettuata una differenziazione tra un divorzio avvenuto prima (art. 122 e 123 CC) e dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 124 CC). In linea di principio, la suddivisione in parti uguali del patrimonio di previdenza acquisito nel corso del matrimonio sarà prevista in entrambi i casi. Per il computo di tale patrimonio, l’avamprogetto rinvia alla LFLP (art. 123 cpv. 1 in combinazione con gli articoli 22, 22d e 22e AP-LFLP).
Va suddiviso il patrimonio risultante dalla previdenza professionale nel regime obbligatorio e/o in quello sovraobbligatorio, indipendentemente dal fatto che il coniuge debitore sia un lavoratore dipendente o che si sia fatto assicurare volontariamente presso un istituto di previdenza in qualità di indipendente
19 Cfr. il messaggio del 19 settembre 2008 concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico), FF 2008 7339 (in particolare pag. 7389 seg.).
20 FF 2009 5801 (testo sottoposto a referendum).