Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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(art. 44 seg. LPP). La compensazione della previdenza non viene eseguita per i diritti alle prestazioni del 1° e del 3° pilastro.
Nel calcolo del patrimonio rilevante ai fini della suddivisione in parti uguali, conformemente all’articolo 123 capoverso 2, va tenuto conto anche di precedenti pagamenti in contanti (art. 5 LFLP) e liquidazioni in capitale (art. 37 cpv. 2-4 LPP). Questo corrisponde all’ampio campo d’applicazione dell’attuale compensazione della previdenza (DTF 127 III 433; cfr. n. 1.3.1). L’espressione «tenere conto di» significa che nel calcolo dell’importo il giudice dispone di un certo margine di apprezzamento (art. 4 CC), a differenza del computo dei diritti alle prestazioni di un istituto di previdenza, che sono fissati nei minimi termini. Questo margine d’azione gli permette per esempio di non tenere conto oppure di considerare soltanto in parte un pagamento in contanti precedente, il cui importo nel frattempo abbia perso valore o sia stato completamente consumato. Una prestazione di previdenza sotto forma di capitale di cui tenere adeguatamente conto può essere anche un prelievo anticipato nell’ambito della PPA (art. 30c cpv. 6 AP-LPP). Ciò è il caso se tale prelievo anticipato non può più essere rimborsato al momento del divorzio (cfr. art. 30d cpv. 3 LPP) e tali fondi previdenziali non sono quindi più vincolati.
Per la compensazione della previdenza va tenuto conto anche di eventuali promesse di prestazioni nell’ambito di regimi di pensionamento. Tuttavia, non è necessario un rimando esplicito nella legge, poiché in base al diritto vigente la LFLP si applica già per analogia ai regimi di pensionamento (art. 1 cpv. 3 LFLP). Tali regimi si differenziano dagli istituti di previdenza per il fatto che le prestazioni sono finanziate con il budget attuale, per cui non viene costituito alcun capitale di copertura. Questa situazione può verificarsi anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, oppure quando un coniuge ha diritto alle prestazioni di un datore di lavoro o un istituto di previdenza estero. Anche in questi casi, la compensazione della previdenza va effettuata secondo gli articoli 122-124. Per la questione dell’applicabilità del diritto svizzero nell’ambito delle relazioni internazionali, si rinvia alle spiegazioni del numero 2.4.
L’articolo 122 capoversi 2 e 3 disciplina le deroghe al principio della suddivisione in parti uguali. Tali deroghe valgono indipendentemente dal fatto che il divorzio avvenga prima o dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza. Come nel diritto in vigore, non è contemplata una suddivisione in percentuali diverse (cfr. n. 1.3.3). È analoga al diritto vigente anche la distinzione tra i casi in cui il giudice obbliga i coniugi – o quantomeno uno dei coniugi – a una deroga al principio della suddivisione in parti uguali (art. 122 cpv. 2) e quelli in cui sono i coniugi stessi a concordare una soluzione diversa rispetto a tale suddivisione (art. 122 cpv. 3). Tuttavia, la sistematica proposta si differenzia dal diritto vigente per l’ordine in cui sono trattati questi due casi: la convenzione tra i coniugi è infatti contemplata nell’articolo 123 capoverso 1 CC.
Dal punto di vista dei contenuti, l’avamprogetto amplia leggermente il margine di deroga. Infatti, l’articolo 122 capoverso 2 non fa più riferimento alla liquidazione del regime dei beni o alla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio, permettendo in futuro di considerare manifestamente iniqua anche una situazione che non rientri in queste due casistiche. Concretamente è quindi possibile considerare anche il caso in cui il coniuge potenzialmente avente diritto abbia gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia. Analogamente alla commissione peritale, anche il Consiglio federale non ritiene corretto che il coniuge in questo caso possa esigere ugualmente – fatto salvo