Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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previdenziali per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio determina il grado di accettazione del 2° pilastro e quindi anche del principio dei tre pilastri.

1.3.2 Divisione della prestazione d’uscita anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza

La principale novità proposta dal Consiglio federale è la divisione della prestazione d’uscita o del valore capitalizzato delle prestazioni anche se al momento del divorzio è già sopraggiunto il caso di previdenza, ovvero se il coniuge debitore è invalido o pensionato (art. 122 AP-CC in combinazione con gli articoli 22d e 22e AP-LFLP). A differenza del diritto in vigore, in linea di principio l’avamprogetto contempla la situazione di un divorzio allo stesso modo indipendentemente dal sopraggiungere di un caso di previdenza. In questa maniera viene risolto in modo convincente anche il problema delle cosiddette vedove divorziate (cfr. n. 1.2.4).

In questo contesto è stata analizzata la proposta di obbligare gli istituti di previdenza a trattare le cosiddette vedove divorziate alla stregua delle vedove vere e proprie anche nell’ambito della previdenza professionale più estesa. Dal momento che la sfera di autonomia degli istituti di previdenza (art. 49 cpv. 1 LPP) ne risulterebbe ulteriormente limitata, il Consiglio federale respinge tale proposta15. Infatti, ne conseguirebbe il rischio che in futuro gli istituti di previdenza riducano a priori le proprie prestazioni per vedove e vedovi al minimo legale. Questo avrebbe effetti negativi per tutti gli interessati, con conseguenze particolarmente gravose, dal momento che le prestazioni alle vedove e ai vedovi sono sempre più sottoposte a pressioni anche nell’ambito del 1° pilastro16.

È stata anche valutata la proposta, in caso di divorzio dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza, di dividere la rendita in corso (e non il capitale di copertura spettante) e di versare a vita al coniuge avente diritto la parte della rendita attribuitagli dalla sentenza di divorzio, indipendentemente dalla morte dell’assicurato. Il Consiglio federale respinge anche questa proposta, poiché con una divisione della rendita, al momento del divorzio l’istituto di previdenza sarebbe costretto ad accettare un nuovo assicurato (anche se non de iure, comunque de facto). Inoltre, nel caso in cui il coniuge avente diritto alla compensazione della previdenza fosse ancora relativamente giovane, la divisione della rendita nuocerebbe allo scopo della compensazione, ossia alla costituzione della propria previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

15 Cfr. sentenza del Tribunale federale B 84/03 del 30 giugno 2005, con le ulteriori indicazioni. Nel caso in questione, il Tribunale federale ha difeso la posizione dell’istituto di previdenza, che non voleva versare a un assicurato una rendita per i figliastri.

16 Cfr. postulato 08.3235 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-CN) «Rendite vedovili», in cui il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che verifichi se il vigente disciplinamento delle rendite vedovili risponda ancora ad un bisogno sociale. In questo modo, la CSSS-CN ha reagito alla mozione 07.3276 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Sati (CSSS-CS) «Migliore statuto dei vedovi», trasmessa il

12 giugno 2007 dal CS con 20 voti a 1, in cui il Consiglio federale è incaricato di presentare una normativa che adegui lo statuto dei vedovi con figli a quello delle vedove. Il Consiglio federale ha respinto la mozione, dichiarandosi però disposto ad approvare il postulato e indicando che il suo rapporto sarà presentato alla fine del 2009.