Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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attuabili per un calcolo equo della prestazione d’uscita da dividere (art. 22a cpv. 1 e 3 AP-LFLP). Inoltre, l’avamprogetto assicura che il divorzio non comporti uno spostamento di averi dal regime obbligatorio a quello sovraobbligatorio della previdenza professionale (art. 22c AP-LFLP). Questo vale anche quando fondi di previdenza vengono utilizzati per l’acquisto della proprietà d’abitazioni e riscattati in un momento successivo (art. 30d cpv. 6 AP-LPP). Inoltre, a protezione del coniuge, vengono colmate le lacune dell’attuale legislazione, quando un immobile finanziato con fondi di previdenza deve essere successivamente gravato di ipoteche (art. 30c cpv. 5 AP-LPP) e quando l’assicurato desidera percepire i propri fondi di previdenza e di libero passaggio come liquidazione in capitale piuttosto che come rendita (art. 37a AP-LPP). Per garantire la previdenza, l’avamprogetto prevede inoltre che l’istituto collettore venga obbligato a convertire in una rendita la prestazione d’uscita versatale nell’ambito di un divorzio (art. 22f AP-LFLP). Infine, per chiarire la questione della compensazione della previdenza nelle relazioni internazionali, il Consiglio federale propone una revisione degli articoli 61 e 64 LDIP.
Infine, gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio vengono obbligati ad annunciare periodicamente i propri assicurati a un ufficio centrale (art. 24a AP-LFLP). In questo modo, i coniugi e il giudice del divorzio possono facilmente farsi un quadro sui conti di previdenza e di libero passaggio a cui fare riferimento. Il Consiglio federale si rende conto che l’obbligo d’annuncio proposto rappresenta un ulteriore onere per gli istituti di previdenza e di libero passaggio, o perlomeno per quelli che attualmente non comunicano ancora il proprio effettivo di assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro. Ciononostante ritiene necessario un tale obbligo d’annuncio, poiché, come già menzionato, l’esecuzione della compensazione della previdenza non rientra soltanto nella sfera privata, bensì anche in quella pubblica (cfr. n. 1.3.3).
Il Consiglio federale non ritiene invece necessario disciplinare la procedura in caso di ottenimento di un pagamento in contanti mediante falsificazione della firma (cfr. n. 1.2.5). Infatti, nella giurisprudenza del Tribunale federale è chiaramente espresso che gli istituti di previdenza sono tenuti a fare tutto il possibile per evitare una tale truffa (DTF 130 V 103 e DTF 133 V 205). Di fatto, quindi, anche gli istituti di previdenza si assumono i rischi derivanti dalla falsificazione e di conseguenza agiscono con cautela. Nella maggior parte dei casi, prima di un pagamento in contanti, il coniuge dell’assicurato deve annunciare personalmente la propria volontà. Se in via eccezionale questo non fosse possibile la firma deve essere almeno autenticata da un pubblico ufficiale.
1.3.5 Compatibilità con il Codice di procedura civile
Il 19 dicembre 200818 il Parlamento ha approvato il Codice di procedura civile (CPC), che con ogni probabilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il CPC disciplina anche la procedura di divorzio, compresa la compensazione della previdenza (art. 274-293); le disposizioni corrispondenti del CC (art. 135-142) vengono abrogate. Il Consiglio federale riprende queste proposte, modificando soltanto i rimandi dell’articolo 281 capoverso 1 CPC.
18 FF 2009 21 segg. (testo sottoposto a referendum).