Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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l’abuso di diritto di cui all’art. 2 cpv. 2 CC – la suddivisione in parti uguali della prestazione d’uscita (DTF 133 III 497). Infatti, sotto il profilo politico-giuridico tale fattispecie andrebbe trattata alla stregua del contributo di mantenimento dopo il divorzio, che può essere rifiutato ove sia manifestamente iniquo (art. 125 cpv. 3 n. 1 CC). La compensazione della previdenza può portare a un risultato manifestamente iniquo anche quando un matrimonio è durato pochi anni e la differenza d’età tra i coniugi è elevata21. Per il resto, anche in futuro situazioni patrimoniali e prospettive di reddito diverse non saranno di per sé sufficienti per derogare al principio della suddivisione in parti uguali (sentenze del Tribunale federale 5A_25/2008 e 5A_34/2008 del 14 novembre 2008). Nemmeno la rinuncia alla formulazione potestativa del diritto attualmente in vigore cambia questo dato di fatto: se la compensazione della previdenza si rivela manifestamente iniqua, il giudice deve rifiutarla.

Rispetto al diritto vigente, l’articolo 122 capoverso 3 elimina la specificazione «in altro modo». È possibile rinunciare alla compensazione della previdenza ogni qualvolta il coniuge interessato disponga di un’adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità anche senza tale compensazione. Questo vale in particolare nel caso in cui i coniugi non abbiano limitato la propria attività professionale a causa del matrimonio e quindi non sia necessario compensare gli eventuali svantaggi.

Come il diritto vigente, anche l’avamprogetto prevede che le convenzioni per la rinuncia alla compensazione vengano stipulate soltanto in vista di un effettivo divorzio. Anche in futuro non sarà quindi possibile rinunciare in tutto o in parte alla compensazione della previdenza già nell’ambito di una convenzione matrimoniale (art. 181 CC)22. Per le motivazioni, si vedano anche le spiegazioni riportate nel numero 1.3.3.

L’articolo 124 disciplina le modalità di esecuzione della compensazione della previdenza, che corrisponde in linea di principio a una prestazione d’uscita pari all’importo risultante in base agli articoli 122 e 123. Per le ulteriori modalità di esecuzione della compensazione della previdenza si rimanda al commento degli articoli 22a, 22d, 22e e 22f AP-LFLP.

In base all’avamprogetto è possibile che la compensazione della previdenza venga eseguita in via eccezionale mediante un pagamento di capitali o il versamento di una rendita di mantenimento. Anzitutto, questa soluzione è l’unica possibile quando non è a disposizione alcuna prestazione d’uscita a cui attingere, per esempio nel caso di un regime di pensionamento. Tuttavia, l’avamprogetto permette il ricorso a questa soluzione anche in altri casi, per esempio quando il coniuge debitore dispone di sufficienti fondi liberi per la compensazione della previdenza e il coniuge avente diritto non ha alcun interesse degno di protezione affinché tale compensazione venga eseguita in forma vincolata. In base al patrimonio di un coniuge può quindi essere motivata sia una rinuncia totale alla compensazione della previdenza (art. 122 cpv. 2 e 3 AP-CC), sia un versamento in una forma non vincolata dell’importo dovuto nell’ambito della compensazione.

21 Questo fenomeno si verifica perché presso la maggior parte degli istituti di previdenza la prestazione d’uscita aumenta sproporzionatamente poco prima del pensionamento. A pari stipendio, fino al pensionamento un sessantenne accumula quindi un patrimonio di previdenza di gran lunga superiore rispetto alla moglie di appena 45 anni.

22 Per informazioni più dettagliate cfr. Carmen Ladina Widmer, «Gestaltungsmöglichkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen», in ZBJV 2009, pagg. 416 segg.