Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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Con il riferimento alla rendita di mantenimento nell’articolo 124 capoverso 2 l’avamprogetto rimanda al contributo di mantenimento di cui all’articolo 125 CC. Di conseguenza sono applicabili le medesime condizioni valide per il contributo: per esempio, se il coniuge avente diritto passa a nuove nozze la rendita di mantenimento si estingue (art. 130 cpv. 2 CC). Per evitare queste conseguenze giuridiche eventualmente indesiderate, i coniugi possono pervenire a un accordo diverso oppure convenire un pagamento di capitali con versamento rateale.
L’articolo 124 capoverso 3 corrisponde alla lettera all’articolo 122 capoverso 2 CC, secondo cui se i coniugi hanno crediti reciproci va divisa soltanto la differenza tra questi.
2.2 Modifica del Codice delle obbligazioni
Come già avviene nel diritto vigente, nel diritto in materia di contratti di lavoro è necessario fissare determinati principi della LPP, in modo che per gli assicurati stipendiati valgano anche nel regime sovraobbligatorio.
Art. 331d cpv. 5
La modifica proposta rappresenta un chiarimento: il termine «giudice» è stato sostituito dall’espressione «giudice civile». In questo modo si evita che si possa intendere che il giudice delle assicurazioni sociali si pronunci in merito alla legalità del rifiuto del consenso.
Art. 331e cpv. 5 e 6
Per la motivazione della modifica proposta nel capoverso 5 si rimanda alle spiegazioni sull’articolo 30c capoverso 5 AP-LPP (cfr. n. 2.5). L’adeguamento del capoverso 6 viene effettuato perché in futuro l’avere di previdenza potrà essere diviso anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 22c e 22d AP-LFLP).
2.3 Modifica del Codice di procedura civile
Art. 281 cpv. 1
La modifica proposta è di natura prettamente redazionale e riguarda i rimandi al CC (art. 122-124) e alla LFLP (art. 22-22e).
2.4 Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato
Art. 61
Il Consiglio federale propone lo stralcio dell’articolo 61 capoversi 2-4 LDIP. In questo modo, decade l’attuale legame con il diritto nazionale straniero: la compensazione della previdenza verrà eseguita sempre in base al diritto svizzero. Il