Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 18 pagine
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considera illusoria l’idea di instaurare una certezza giuridica per la vittima e per l’autore del reato introducendo una norma legale esplicita23.
4.2 Analisi
4.2.1 Controproposta
Il PS propone di esaminare se non sia più opportuno, come d’altronde proposto nel controprogetto del Consiglio federale, che per i reati elencati nell’avamprogetto il termine di prescrizione inizi a decorrere soltanto alla maggiore età delle persone che avevano dagli 11 ai 15 anni al momento dei fatti. I dibattiti parlamentari hanno evidenziato che, in determinati casi, i termini di prescrizione vigenti sono effettivamente troppo brevi. Rientrano in tale tipologia segnatamente le vittime che seguono una formazione accademica e i cui rapporti di dipendenza possono dunque durare ben oltre il 25 ° anno di età. In tale contesto è fondamentale lasciare alle vittime il tempo necessario per raggiungere l’indipendenza sia sociale sia finanziaria.
4.2.2 Età protetta
Una maggioranza di interpellati è favorevole a un’età protetta di 10 anni24. Un numero considerevole la ritiene corretta poiché costituisce una soluzione semplice, chiara e facilmente applicabile anche per le autorità inquirenti. Il PLR reputa tuttavia tale limite piuttosto basso. La FSPI è del parere che spetterebbe piuttosto agli specialisti dello sviluppo, ossia agli psicologi, stabilire se tale proposta sia adeguata.
4.2.2.1 Pareri delle organizzazioni rappresentanti medici, psicologi e psichiatri
L’AMCS critica la decisione di considerare «fanciulli impuberi» coloro che hanno meno di 10 anni. Un tale limite di età, pur essendo giustificato in termini giuridici, non lo è invece dal punto di vista medico o scientifico. La pubertà è contraddistinta da uno sviluppo emotivo e psicologico impossibile da tradurre in semplici cifre. Il rapporto esplicativo tuttavia non vi accenna in alcun modo. La fase di vita che coincide con la pubertà può variare fortemente a seconda dei Paesi, delle popolazioni e con una forte disparità tra Nord e Sud. È dunque molto difficile applicare alla Svizzera le cifre indicate nel rapporto. Nel nostro Paese, l’età media del menarca (primo flusso mestruale) si situa tra gli 11 e i 16 anni (Berner Datenbuch der Pädiatrie). Schematizzando è possibile affermare che soltanto il cinque per cento delle bambine di 11 anni è già entrato nell’età puberale, mentre per il cinque per cento delle ragazze di 16 anni tale fase di vita non è ancora iniziata. Il principio di determinatezza richiede un limite di età favorevole alla vittima; pertanto soltanto chi ha superato i 16 anni non può più essere definito «prepubere». Ambedue i sessi vanno trattati alla stessa maniera, anche perché la pubertà maschile si manifesta più tardi di quella femminile e i cambiamenti che comporta sono meno caratteristici. Appare pertanto inopportuno applicare alle vittime minorenni di reati sessuali il limite di età di 10 anni previsto dal diritto penale minorile: non vi è alcun paragone possibile tra la responsabilità penale di un autore di 10 anni e il grado di maturità di una vittima della medesima età. A favore di un’età protetta di 16 anni depone pure il fatto che tale limite si applica anche in medicina somatica e in psichiatria per distinguere la pediatria dalla medicina degli adulti. Tale distinzione, frutto di un approccio che tiene conto degli aspetti somatici, psichici ed emozionali, sinora ha sempre dato buona prova.
Stando ai Servizi psichiatrici dell’Università di Berna, il controprogetto indiretto del Consiglio federale, che non è stato respinto direttamente e il cui termine di referendum è scaduto inutilizzato, si spinge ben oltre la legislazione attuale in materia di protezione dei minori di 16 anni. Infatti, secondo tale controprogetto i termini di prescrizione dell’azione penale per i gravi reati sessuali e violenti su fanciulli minori di 16 anni decorrono soltanto quando la vittima
23 FMH. 24 ZH, BE, LU, UR, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, Associazione Donne PPD, PEV, PLR, CP, CVAM, GDS, USAM, CFIG, COPMA, CAIS, PF, USS, UCS, ASM, FSPE, FSA, SSDPM, SCPCS, FMH.