Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
a favore del presente progetto. Secondo il Cantone di Vaud, le argomentazioni contenute nel rapporto in merito e il fatto che revisioni anteriori del Codice penale abbiano già sancito una violazione dei principi citati non sono convincenti e difficilmente possono giustificare la disposizione transitoria. Come rilevato in precedenza, tali eccezioni si giustificano soltanto in un contesto specifico non paragonabile a quello dell’avamprogetto. Per quanto concerne invece la volontà presunta del Costituente, il Cantone di Vaud dubita che il cittadino abbia riflettuto sulla questione in questi termini al momento di votare.
I GDS considerano inesatto l’argomento del DFGP secondo cui il Costituente avrebbe approvato la regola della retroattività scostandosi dal principio della lex mitior perché il legislatore aveva già previsto simili disposizioni transitorie in occasione di precedenti revisioni dei termini di prescrizione del perseguimento penale nei confronti di autori di reati sessuali su fanciulli. Sinora l’elettorato non è mai stato chiamato a esprimersi direttamente su una retroattività parziale in tale ambito. Il Consiglio federale non ha mai affermato che l’imprescrittibilità sarebbe stata applicata con effetto retroattivo in caso di approvazione dell’iniziativa (FF 2007 4932 segg.). La sera stessa della votazione, l’allora capo del DFGP aveva precisato che l’imprescrittibilità sarebbe stata applicata ai reati commessi a partire da tale data, ossia dal 30 novembre 2008. Non vi è alcuna ambiguità a proposito: in assenza di un riferimento specifico alla retroattività nell’articolo costituzionale proposto, l’imprescrittibilità va applicata unicamente ai reati commessi dopo la sua approvazione. La retroattività è un’anomalia nella legislazione penale svizzera; occorre dunque ricorrervi con la massima cautela.
4.2.6 Azione di risarcimento e di riparazione
I Cantoni di Friburgo e di Vaud formulano delle riserve riguardo agli effetti dei termini di prescrizione che consentono alle vittime di intentare un’azione di risarcimento o di riparazione (art. 60 cpv. 2 CO e 25 cpv. 2 LAV). Auspicano che il Consiglio federale esamini la congruenza tra l'imprescrittibilità prevista e il tenore degli articoli 60 capoverso 2 CO e 25 capoversi 1 e 2 LAV. L’articolo 25 capoverso 2 LAV prevede che la vittima possa presentare una domanda fino al compimento dei 25 anni di età. Il rapporto non approfondisce abbastanza tale punto molto delicato, e non è possibile tenere debitamente conto dell’interesse delle vittime.
4.2.7 Possibilità di opporsi a un procedimento penale al raggiungimento della maggiore età
Il PS evidenzia il rischio che la nuova norma sull’imprescrittibilità comporta per la vittima, che potrebbe vedersi coinvolta suo malgrado in un procedimento penale se un terzo denuncia il reato perseguito d’ufficio molto tempo dopo i fatti (cfr. n. 4.7 del rapporto esplicativo). I motivi per i quali non s’intende consentire alla vittima di opporsi a un procedimento penale non convincono. Il legislatore è sollecitato a trovare una soluzione migliore.
4.3 Altre domande aperte
4.3.1 Atti commessi prima e dopo il 10° anno di età della vittima
Il Cantone di Zurigo s’interroga sulla situazione dei bambini vittime di abusi sessuali commessi in parte prima e in parte dopo il compimento del 10 ° anno di età. Il rapporto esplicativo non fornisce alcun elemento che consenta di desumere come vadano giudicati i reati reiterati commessi prima e dopo tale limite di età da considerarsi concorso di reati. Le disposizioni previste non esplicitano se in tali casi si potrà applicare l’imprescrittibilità. Spetterà al messaggio fornire i chiarimenti necessari.
4.3.2 Estensione del termine di prescrizione per la pedopornografia
La FSPI chiede di portare da 7 a 20 anni il termine di prescrizione applicabile alla produzione e alla diffusione di materiale pedopornografico (art. 197 cpv. 3 CP). L'esistenza di immagini e video facilita il perseguimento di reati di questo tipo anche molto tempo dopo i fatti. Tale cir-