Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 18 pagine
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Zugo e l'organizzazione JEM auspicano che l’età protetta venga portata a 16 anni, segnatamente poiché tale soglia figura già nel Codice penale (art. 187, 188, 197 CP), ove definisce la maggiore età sessuale e funge da età di riferimento per punire i reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli.
Il Cantone di Argovia ritiene che basterebbe portare il limite a 14 anni per evitare di discriminare le vittime con pubertà tardiva. Il Cantone di Zugo è del parere che soltanto portando tale limite a 16 anni sia possibile garantire un trattamento equo tra bambini la cui pubertà inizia precocemente e quelli per i quali inizia più tardi. L'UDC reputa che l’obiettivo sarebbe raggiunto fissando il limite sia ai 14 sia ai 16 anni, ma deplora che il tenore dell’iniziativa non consenta di optare per i 16 anni. Anche il PPD critica l’età proposta, che non consentirebbe di includere tutti i bambini in fase prepuberale, ma rinuncia a suggerire un’alternativa specifica. Il Cantone di Basilea-Città raccomanda un trattamento differenziato tra maschi e femmine oppure l’innalzamento generalizzato dell’età protetta a 12 anni. Giustifica tale proposta con la circostanza che lo sviluppo dei maschi inizia generalmente dopo i 12 anni. Il Cantone di Appenzello Esterno fa notare che raramente i bambini di età inferiore ai 14 anni si rivolgono spontaneamente a un consultorio. Il limite di 10 anni previsto dall’avamprogetto è dunque troppo basso perché taluni bambini iniziano a diventare autonomi e a manifestare la propria personalità soltanto con l’avvicinarsi dei quattordici anni27.
Tre interpellati (ZG, UDF e PS) fanno riferimento al controprogetto o al parere che all’epoca il Consiglio federale aveva espresso sull’iniziativa. Il Cantone di Zugo rileva come lo stesso Consiglio federale, nelle spiegazioni che accompagnavano il testo sottoposto a votazione, aveva criticato il fatto di considerare meno gravi e prescrittibili i reati sessuali commessi su fanciulli puberi. Il Consiglio federale dovrebbe di conseguenza estendere la portata del termine «fanciullo impubere» a un numero di bambini più ampio possibile. L'UDF, precisando che il limite di 16 anni già figurava nel controprogetto del Consiglio federale, non scorge nessun motivo oggettivamente valido per introdurre un limite diverso nel presente contesto. Secondo l'UDF, gli iniziativisti di certo non volevano che i reati sessuali commessi su minori di età compresa tra gli 11 e i 15 anni venissero esclusi dall’imprescrittibilità. Il limite dei 16 anni consente d’includere tutti i bambini impuberi. Il PS ritiene che l’imprescrittibilità debba applicarsi soltanto alle vittime di età inferiore ai 10 anni al momento della commissione dei fatti, come d’altronde previsto dall’avamprogetto. Per i bambini tra gli 11 e i 15 anni propone tuttavia di riprendere la soluzione proposta nel controprogetto, secondo il quale il termine di prescrizione decorre soltanto a partire dalla maggiore età28.
L'organizzazione JEM evidenzia che gli autori di reati sessuali su minori sono ottimi manipolatori e che occorre dunque fare in modo che i bambini non subiscano l’ascendente di tali persone. Tra il decimo e il sedicesimo anno di vita, i bambini e gli adolescenti attraversano diverse fasi di sviluppo. Tale periodo di transizione è sinonimo di scoperte ma, come riconoscono sia i medici sia gli educatori, è anche caratterizzato da profonde vulnerabilità. Inoltre gli abusi sessuali commessi su bambini possono avere esiti drammatici (automutilazioni, fughe, interruzione degli studi, tentativi di suicidio). La fascia di età in questione merita dunque particolare attenzione e protezione.
4.2.2.3 Riepilogo
Tra gli interpellati che hanno formulato riserve in merito all’età protetta di 10 anni, cinque29 preferirebbero fissarla a 16 anni, tre30 a 14 anni e due31 a 12 anni; un partecipante32 propone di riprendere la soluzione del controprogetto indiretto (termine di prescrizione decorrente dal
27 AR. 28 Cfr. n. 4.2.1 per maggiori ragguagli sul parere del PS. 29 OW, ZG, UDF, JEM, AMCS. 30 AR, UDC, UPD. 31 BS, FSP. 32 PS.