Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 18 pagine
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raggiunge la maggiore età. I Servizi psichiatrici dell’Università di Berna chiedono dunque che si tenga conto di tale proposta poiché i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni vanno protetti in particolar modo dai reati contro l’integrità sessuale ad opera di adulti, in particolare se tali reati sono accompagnate da violenze fisiche o psichiche. Solitamente la pubertà dura dal decimo al diciottesimo anno di età per le ragazze e dal dodicesimo al ventesimo anno di età per i ragazzi; tale processo evolutivo dovrebbe idealmente svolgersi senza troppi problemi. Stando alla definizione in uso nella medicina sessuale, i pedofili autori di abusi sessuali reiterati provano attrazione verso minori che si trovano ancora in uno stadio prepuberale, ove quest’ultimo termine si riferisce a un processo di crescita biologica. I Servizi psichiatrici dell’Università di Berna fondano la loro analisi su studi incentrati su tale patologia psichica. I soggetti che ne soffrono sono assillati da femmine e maschi prepuberi. Da sottolineare che vi sono due fasce di età particolarmente appetibili per i pedofili: la prima si situa attorno ai 5 – 6 anni, la seconda dagli 11 – 12 anni. Determinante non è tanto l’età effettiva del minore, quanto piuttosto il suo grado di sviluppo fisico. L'interesse sessuale del pedofilo viene meno non appena il minore non rientra più nella fascia di età che lo attira. È impossibile definire una categoria di età precisa, poiché il momento in cui i caratteri sessuali secondari iniziano ad apparire può variare da bambino a bambino. Generalmente i pedofili si sentono attratti patologicamente soltanto da una di queste due fasce di età; tale capacità di attrarre sessualmente il pedofilo scema al più tardi quando nel bambino iniziano a svilupparsi i caratteri sessuali secondari. Come giustificare dunque che la legge tuteli unicamente i minori fino al compimento del decimo anno di età e non quelli di età compresa tra gli 11 e 14 anni il cui sviluppo corrisponde tuttavia a uno stadio prepuberale? I Servizi psichiatrici dell’Università di Berna ritengono che il termine di «fanciullo impubere» figurante nel testo dell’iniziativa è incompatibile con l’intento dei promotori, ossia quello di tutelare anzitutto i bambini più piccoli. Visto che il nuovo capoverso concerne reati molto gravi e intende completare un articolo che disciplina pure l’imprescrittibilità di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, è indispensabile tenere conto della realtà biologica e portare l’età protetta a 14 anni.
La SSPF ritiene inadeguata, in termini medici e biologici, la soglia dei 10 anni per definire il carattere di fanciullo impubere; tale limite di età potrebbe porre in una posizione piuttosto delicata i medici e i periti chiamati a esprimersi retroattivamente sui casi di abuso.
La FSP evidenzia che, da un punto di vista psicoevolutivo, i bambini faticano più degli adolescenti a distinguere tra un autentica espressione di affetto e un gesto fuori luogo o un abuso, tra giusto e sbagliato. In linea di principio converrebbe dunque fissare il limite superiore per l’applicazione della legge giusto all’età che contraddistingue l’inizio della pubertà. Se per motivi pratici si opta per una determinata età tralasciando la maturità psichica individuale, conviene definire una soglia di età che non sia troppo bassa; questo per non inficiare l’imprescrittibilità dei reati commessi su bambini la cui fase puberale inizia tardi, il che equivarrebbe a restringere i loro diritti in qualità di vittime. Uno o due anni dopo l’apparire dei primi cambiamenti somatici dovuti alla pubertà segue una fase di sviluppo cognitivo caratterizzata da un profondo mutamento nella percezione della propria persona, delle proprie emozioni e dei rischi e dei pericoli esterni. Per tutti questi motivi, la FSP propone di fissare a 12 anni l’età per l’applicazione giuridica del concetto di «prepubertà» nel contesto dell’imprescrittibilità dei reati in questione.
4.2.2.2 Pareri degli altri interpellati
In generale l’introduzione di un’età protetta è accolta molto favorevolmente poiché consente un’applicazione uniforme del diritto25. Parecchi consultati auspicano tuttavia che si riesamini in modo approfondito il limite di età più convenevole al contesto che ci interessa26.
Il Cantone di Obvaldo osserva che i criteri considerati nell’avamprogetto per definire l’inizio della pubertà prendono spunto dalle trasformazioni biologiche tralasciando tuttavia gli aspetti psichici ed emozionali. A suo modo di vedere, gli iniziativisti avevano in mente l’età protetta legale di 16 anni anziché il limite di 10 anni previsto nell’avamprogetto. Anche il Cantone di
25 PPD, UDC. 26 OW.