Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/46: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile · 18 pagine

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derati particolarmente gravi dalla legislazione svizzera come il genocidio o gli atti terroristici. Nulla lascia intendere che il loro fine (recondito) fosse quello di ottenere dal legislatore pene più severe per gli autori di reati sessuali su bambini che non per gli autori di un genocidio o di crimini di guerra. Sia sul piano materiale sia su quello sistematico e teorico, occorre accogliere positivamente il fatto che l’imprescrittibilità sia applicata unicamente agli autori adulti. La SSDPM motiva l’esclusione degli autori minorenni con il fatto che il diritto penale minorile applica già agli autori minorenni di reati di cui agli articoli 189, 190, 191 CP commessi su minori di 16 anni un termine di prescrizione speciale che tiene sufficientemente conto degli interessi legittimi delle vittime: in tali casi l’azione penale non si prescrive prima che la vittima compia venticinque anni. Estendere l’imprescrittibilità agli autori minorenni sarebbe inoltre in contraddizione con i principi cui s’impronta il diritto penale minorile, ossia la protezione e l’educazione dei minori (art. 2 DPMin).

Tre interpellati (OW, AR, UDC) sono favorevoli a un’estensione dell’imprescrittibilità ai giovani autori di reati (età compresa tra i 10 e i 17 anni). I Cantoni di Obvaldo e di Appenzello Esterno motivano tale proposta con il fatto che, stando alle statistiche, un numero rilevante di criminali sessuomani sono adolescenti. L'UDC dal canto suo è convinta che l’iniziativa intendesse privilegiare il punto di vista della vittima e lasciarle il tempo necessario per elaborare il trauma subito prima di sporgere denuncia. Ambedue i Cantoni (OW e AR) e l’UDC sono del parere che per la vittima l’età dell’aggressore sia irrilevante. Il Cantone di Obvaldo aggiunge che la gravità del reato resta invariata a prescindere dall’età dell’autore, reputando inammissibile che il reato si prescriva se l’autore ha 17 anni, ma sia imprescrittibile se ha compiuto 18 anni. I giovani autori (ossia i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 10 e 17 anni) sono penalmente responsabili e capaci di discernimento. Vanno dunque ritenuti pienamente responsabili dei loro atti. Il Cantone di Appenzello Esterno ricorda che può sussistere una notevole differenza di età tra la vittima e l’autore anche se questi è minorenne. Infine l'UDC, evidenziando che le pene previste dal diritto penale minorile sono decisamente più clementi di quelle previste per gli autori adulti, ritiene infondato il timore che pene troppo severe nei confronti di autori minorenni possano comprometterne la risocializzazione.

L'UCS avrebbe visto di buon occhio l’aggiunta dell’articolo 187 numero 1 CP all’elenco di cui all’articolo 36 capoverso 2 DPMin, che prevede il termine di prescrizione più lungo del diritto penale minorile (ossia fino al compimento del 25° anno d’età).

4.2.5 Disposizione transitoria

La CFIG ricorda che la disposizione transitoria è contraria al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP), principio confermato a più riprese dalla dottrina e dalla Corte EDU. Tuttavia, in considerazione della «procedura Schubert» e della chiara volontà del legislatore di rompere con il diritto anteriore, non vi è alternativa a tale soluzione, che inoltre ha il pregio di consentire una migliore protezione della vittima minorenne.

I Cantoni di Zurigo e di Vaud respingono la disposizione transitoria. Il Cantone di Zurigo è del parere che l’articolo 123b Cost. non sia una norma penale direttamente applicabile e ritiene dunque che la disposizione transitoria sia contraria al principio della non retroattività. Per analogia con l’articolo 97 capoverso 4 e 101 capoverso 3 CP, propone di applicare l’imprescrittibilità ai reati non ancora prescritti il giorno dopo l’approvazione del nuovo disciplinamento di attuazione dell’articolo 123b Cost. Il Cantone di Vaud ritiene che l’applicazione retroattiva di un nuovo regime di prescrizione più severo contraddice i principi fondamentali della legalità delle pene (art. 1 CP) e della non retroattività. Quanto previsto all’articolo 101 capoverso 3 CP per il genocidio, i crimini di guerra e gli atti terroristici riguarda tre reati particolarmente gravi e di carattere straordinario, ma non è sufficiente a motivare una deroga nel presente contesto. Secondo il Cantone di Vaud, non è neppure possibile fondarsi sulla deroga prevista all’articolo 97 capoverso 4 CP, che non si prefigge di rendere imprescrittibili i reati in questione (contrariamente all’iniziativa), bensì di prolungare il termine di prescrizione dell’azione penale almeno fino al giorno in cui la vittima compie 25 anni. Se tale deroga si giustifica con il fatto che un minore sovente non è in grado di sporgere denuncia, circostanza di cui l’autore potrebbe trarre vantaggio, tale motivo non può essere invocato