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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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5 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità estere lo stazionamento e i dettagli dell’intervento di loro agenti di collegamento in Svizzera. Durante il loro soggiorno in Svizzera gli addetti di polizia esteri sono assistiti da rappresentanti di fedpol.

Sezione 2: Principi della cooperazione internazionale di polizia

Art. 36 Fonti giuridiche della cooperazione internazionale di polizia

1 La cooperazione internazionale di polizia è obbligatoria soltanto se retta da disposizioni pertinenti contenute in accordi internazionali oppure se prevista dal diritto nazionale svizzero. In assenza di obblighi contrattuali, la cooperazione avviene solitamente in base al principio di reciprocità.

2 La presente legge non pregiudica né gli obblighi più severi in materia di cooperazione né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali vigenti.

Art. 37 Rapporto con l’assistenza giudiziaria

Sono fatte salve le disposizioni dell’Assistenza in materia penale del 20 marzo 198119 (AIMP) nonché degli accordi internazionali sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 38 Assistenza internazionale di polizia standard

1 Fedpol riceve dall’estero le richieste di osservazioni transfrontaliere e di consegne sorvegliate e invia le analoghe richieste svizzere alle competenti autorità estere.

2 In merito a una richiesta di osservazione proveniente dall’estero decide l’ufficiale di polizia di picchetto di fedpol se essa:

a. riguarda reati che sottostanno alla giurisdizione federale ai sensi degli articoli 23 e 24 CPP20; oppure

b. a causa della mancanza di una competenza chiara non può essere inoltrata per decisione ad alcun’autorità cantonale.

3 Fedpol è il servizio competente che i funzionari esteri informano in caso di un inseguimento transfrontaliero. In base all’informazione, l’ufficiale di polizia di picchetto di fedpol verifica la legittimità dell’inseguimento e ne esige l’immediata interruzione oppure la autorizza e adotta le ulteriori misure necessarie.

19 RS 351.1

20 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)