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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Capitolo 2: Assistenza informativa di polizia in particolare

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 39 Assistenza informativa

1 Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol scambia con altre autorità e con organi internazionali, che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, le informazioni relative a persone, sempre che ne sia in possesso in conformità al diritto federale.

2 Il trattamento di tali informazioni sottostà al diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati.

Art. 40 Limitazioni d’uso

Se i dati personali messi a disposizione possono essere utilizzati come prove in un procedimento penale soltanto con l’approvazione di un’autorità giudiziaria, fedpol ne informa l’autorità richiedente quando le trasmette i dati.

Art. 41 Motivi di rifiuto

1 Fedpol può rifiutare o limitare l’assistenza informativa di polizia se:

a. rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;

b. rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza di persone; o

c. le informazioni richieste non si rivelano utili e necessarie per agevolare lo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria o di sicurezza.

2 Fedpol è tenuto a rifiutare l’assistenza informativa di polizia se:

a. in caso di trasmissione delle informazione è da temere un loro uso immediato come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria in violazione di una riserva di approvazione;

b. l’accesso alle informazioni e il loro scambio presuppongono l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria e questa ha negato l’autorizzazione;

c. le richieste d’informazione presentate implicano l’applicazione della coercizione processuale o concernono informazioni sottoposte per legge alla tutela del segreto o al divieto di trasmissione. Per coercizione processuale s’intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero.

Art. 42 Richieste

1 L’assistenza informativa di polizia di cui fedpol ha bisogno o che fornisce avviene su richiesta.

2 Le richieste d’informazione pervenute a fedpol e da esso inviate contengono le indicazioni seguenti: