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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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a. il servizio richiedente;

b. le informazioni richieste riguardanti esclusivamente il caso specifico;

c. lo scopo per cui sono richieste le informazioni;

d. una breve descrizione dei fatti principali;

e. le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste (oneri e

condizioni);

f. l’eventuale indicazione dell’urgenza della richiesta.

3 Le richieste sono presentate in forma scritta. In casi urgenti possono essere formulate anche oralmente; in questi casi la motivazione scritta è presentata successivamente in tempo utile.

Art. 43 Trattamento delle richieste

1 Fedpol inoltra d’ufficio le richieste indirizzate a un’autorità non competente e ne informa il servizio richiedente.

2 Fedpol rispetta gli oneri e le condizioni cui l’autorità richiedente subordina l’esecuzione di una richiesta.

3 Fedpol informa l’autorità richiedente sulla finalità delle informazioni da trasmettere e, se necessario, vi appone delle restrizioni concernenti il loro trattamento (oneri e condizioni), cui esso stesso sottostà in conformità alla legislazione federale o cantonale.

4 La decisione d’irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.

5 In occasione di ogni trasmissione, i destinatari vanno informati sull’attendibilità e attualità dei dati.

Art. 44 Assistenza informativa spontanea di polizia

Fedpol può trasmettere informazioni relative a persone anche spontaneamente se:

a. sussistono motivi concreti di ritenere che possano contribuire a scoprire o

prevenire un reato o un pericolo serio e imminente per la sicurezza e l’ordine pubblici; oppure

b. la trasmissione è nell’interesse della persona coinvolta ed essa ha dato il pro-

prio consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Disposizioni complementari sull’assistenza informativa internazionale di polizia

Art. 45 Campo d’applicazione

1 A complemento delle disposizioni generali sulla cooperazione e sull’assistenza informativa di polizia di cui agli articoli 33-44, la presente sezione disciplina