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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per l’assistenza informativa di polizia relativa alle segnalazioni registrate nel SIS26. Esso esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali ed estere presenti nel SIS.
Sezione 6: Disposizioni complementari sull’assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen rilevanti per la trasposizione della Decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni
Art. 58 Oggetto, scopo e campo d’applicazione dell’assistenza informativa
semplificata
1 A complemento delle precedenti disposizioni del presente capitolo riguardanti l’assistenza informativa, la presente sezione disciplina l’assistenza informativa semplificata fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e degli Stati Schengen finalizzata alla trasposizione della Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 200627, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Decisione quadro 2006/960/GAI). Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 2.
2 L’assistenza informativa semplificata di cui alla presente sezione ha luogo fra le autorità indicate, allo scopo di prevenire e perseguire reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che esse si possano scambiare dati per gli scopi summenzionati.
3 Per adempiere i propri compiti conformemente alla presente sezione, le autorità di perseguimento penale della Confederazione applicano l’intero capitolo 2 riguardante l’assistenza informativa di polizia.
4 I Cantoni applicano a loro volta l’intero capitolo 2 riguardante l’assistenza informativa di polizia quando eseguono il diritto federale, sempre che non esistano competenze cantonali sull’assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen.
5 La trasmissione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a norme più severe di quelle applicabili alla trasmissione alle autorità di perseguimento penale svizzere.
6 Le leggi speciali che prevedono norme più severe per la trasmissione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere, non si applicano alla trasmissione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.
26 Sistema d’informazione Schengen
27 GU L 386 del 29.12.2006 pag. 89