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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Art. 59 Autorità di perseguimento penale della Confederazione
1 Oltre a fedpol sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente sezione le autorità che il diritto federale autorizza a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.
2 Quando le autorità eseguono procedimenti penali amministrativi, esse sono escluse dal campo d’applicazione della presente legge.
Art. 60 Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen
Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le autorità ai sensi dell’articolo 2 lettera a della Decisione quadro 2006/960/GAI.
Art. 61 Informazioni
L’assistenza informativa di polizia ai sensi della presente sezione concerne qualsiasi tipo di dati detenuti da autorità di perseguimento penale e che riguardano reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno.
Art. 62 Canali di comunicazione e servizi di contatto
1 L’assistenza informativa di polizia tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite i canali esistenti ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.
2 Fedpol può fungere da servizio centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.
Art. 63 Assistenza informativa spontanea di polizia
1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni di cui all’articolo 61 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell’allegato 1.
2 Sul ricorso all’assistenza informativa spontanea di polizia è allestito un rapporto annuale.
Art. 64 Approvazione di un’autorità giudiziaria
Se è necessaria l’approvazione di un’autorità giudiziaria, l’autorità di perseguimento penale richiesta la chiede d’ufficio.
Art. 65 Motivi di rifiuto
Oltre che nei casi menzionati nell’articolo 41, l’assistenza informativa va rifiutata, se la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena detentiva di un anno o meno.