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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Art. 66 Termini
1 Se le informazioni richieste riguardano un reato di cui all’allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l’accesso a una banca dati, si risponde alla richiesta entro i termini seguenti:
a. otto ore per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
2 Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.
3 In tutti gli altri casi si risponde alla richiesta entro 14 giorni.
Art. 67 Moduli
1 Il DFGP designa i moduli da utilizzare per presentare una richiesta, per rispondere alle richieste estere nonché per l’assistenza informativa spontanea di polizia.
2 Esso designa inoltre i moduli da utilizzare per motivare l’inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.
Art. 68 Sviluppo dell’acquis di Schengen
1 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente accordi internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen che implicano una modifica dell’elenco dei reati di cui all’allegato 1.
2 Per trasporre uno degli accordi internazionali di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può modificare provvisoriamente tramite ordinanza l’allegato 1 della presente legge. Contemporaneamente sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente la trasposizione a livello di legge dell’accordo internazionale in questione.
Titolo sesto: Sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 69 Principi
1 Fedpol gestisce i seguenti sistemi d’informazione di polizia:
a. il Sistema d’informazione e documentazione sugli eventi (art. 75);
b. il Sistema d’informazione e documentazione sulle minacce (art. 76);
c. il Sistema d’informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manife-
stazioni sportive (art. 77);
d. la Rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 78);
e. il Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86);
f. la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N–SIS; art. 87);