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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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g. il Registro nazionale di polizia (art. 88);

h. il Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol (art. 89).

2 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti legali.

3 Non è consentito trattare informazioni relative alle attività politiche e all’esercizio dei diritti inerenti alla libertà d’opinione, d’associazione e di riunione. Il trattamento è tuttavia lecito se un indizio fondato permette di sospettare un’organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per preparare o commettere reati.

Art. 70 Trattamento di dati nell’ambito della cooperazione internazionale di

polizia

1 Nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d’informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge formale ai sensi dell’articolo 3 lettera j della legge federale del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati (LPD) o da un accordo internazionale.

2 Le autorità di altri Paesi e gli organi internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d’informazione di polizia mediante una procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge formale ai sensi dell’articolo 3 lettera j LPD o un accordo internazionale.

Art. 71 Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione infor-

matica

1 I servizi di controllo interni all’amministrazione e gli organi o le persone interni all’amministrazione incaricati di verificare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati, possono trattare dati personali in tutti i sistemi d’informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti di controllo.

2 Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d’informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente se:

a. è assolutamente necessario per svolgere i lavori di manutenzione e di pro-

grammazione; e

b. è garantita la sicurezza dei dati.

28 RS 235.1