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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Art. 48 Ulteriori motivi di rifiuto
1 Oltre che per i motivi di cui all’articolo 41, fedpol può rifiutare o limitare l’assistenza informativa di polizia nei confronti di autorità estere, se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
2 Fedpol è inoltre tenuto a rifiutare l’assistenza informativa di polizia se:
a. i principi di cui agli articoli 1a, 2 e 3 AIMP22 impongono il rifiuto;
b. il trattamento della richiesta da parte di fedpol in quanto organo di polizia ai
sensi dell’articolo 75a AIMP è escluso;
c. lo Stato richiedente non garantisce un’adeguata protezione dei dati.
3 Il presente articolo non si applica ai rapporti con le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen di cui all’articolo 60.
Art. 49 Comunicazione di dati esteri a uno Stato terzo o a un organo interna-
zionale
1 Fedpol può comunicare all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale i dati personali messi a disposizione o trasmessi da un altro Stato se:
a. la comunicazione è necessaria per adempiere un compito di polizia di sicurezza
o di polizia giudiziaria;
b. il servizio destinatario è competente per l’adempimento di compiti di polizia di
sicurezza o di polizia giudiziaria;
c. lo Stato che ha messo a disposizione o trasmesso i dati ha precedentemente
approvato la comunicazione; e
d. lo Stato terzo o l’organo internazionale garantiscono un’adeguata protezione
dei dati.
2 Se i dati sono comunicati a uno Stato Schengen la condizione di cui al capoverso 1 lettera d è considerata adempiuta.
3 In deroga al capoverso 1 lettera c, è consentito comunicare dati personali in singoli casi se:
a. non è possibile ottenere per tempo e in anticipo l’autorizzazione dello Stato che ha trasmesso o messo a disposizione i dati ; e
b. la comunicazione è indispensabile per prevenire un pericolo serio e imminente per la sicurezza di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
4 Se i dati comunicati da uno Stato Schengen conformemente al capoverso 3 sono stati trasmessi o messi a disposizione, quest’ultimo ne è informato senza indugio.
5 In deroga al capoverso 1 lettera d, è consentito comunicare dati personali in singoli casi se:
22 RS 351.1