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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Sezione 3: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Interpol
Art. 53 Competenza
1 Fedpol assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
2 Fedpol è competente per l’assistenza informativa di polizia tra le autorità federali e cantonali di perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e la Segreteria generale di Interpol, dall’altro.
Art. 54 Statuti e regolamenti
1 L’assistenza informativa di polizia è retta dagli statuti e regolamenti di Interpol dichiarati applicabili dal Consiglio federale. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
2 Fedpol può scambiare direttamente informazioni con gli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni di Interpol in materia di protezione dei dati.
Sezione 4: Assistenza informativa di polizia nei confronti di Europol
Art. 55 Competenza
1 Fedpol è competente per l’assistenza informativa di polizia nei confronti dell’Ufficio europeo di polizia (Europol).
2 L’assistenza informativa di polizia è retta in particolare dalle condizioni di cui agli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 200423 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
Sezione 5: Assistenza informativa di polizia nei confronti degli Stati Schengen
Art. 56 Competenza
La Confederazione e i Cantoni eseguono le disposizioni degli accordi di associazione alla normativa di Schengen attenendosi alla legislazione nazionale.
Art. 57 Ufficio SIRENE
1 Fedpol gestisce un servizio centrale (Ufficio SIRENE24) responsabile del N-SIS25.
23 RS 0.362.2
24 Supplementary Information REquest at the National Entry (richiesta di informazioni supplementari presso il servizio nazionale)
25 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen