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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Art. 72 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione

dei dati

1 I dati trattati nei sistemi d’informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione conformemente all’articolo 74 lettera d; in seguito sono cancellati.

2 In ogni sistema d’informazione la cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

a. i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;

b. i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.

3 Se si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d’informazione. In tale occasione è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d’informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1–3 possono essere conservati in forma anonima se ciò è necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 73 Diritto d’accesso

1 Il diritto d’accesso è retto dagli articoli 8 e 9 LPD29.

2 Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità che ha registrato o fatto registrare i dati nel sistema d’informazione.

3 L’UFM fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 83 relativi ai divieti e alle restrizioni d’entrata di sua competenza in virtù dell’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200530 sugli stranieri (LStr).

4 Il MPC fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 79 (art. 95 e segg CPP31).

Art. 74 Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d’informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

a. la responsabilità per il trattamento dei dati;

29 RS 235.1

30 RS 142.20

31 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)