Progetto

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

c. la comunicazione è necessaria per salvaguardare interessi preponderanti e degni di protezione della persona interessata o di una terza persona;

d. la comunicazione è necessaria per salvaguardare un interesse pubblico preponderante; oppure

c. garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata dei dati.

Art. 50 Comunicazione di dati personali esteri a persone fisiche o giuridiche

1 In singoli casi fedpol può comunicare a persone fisiche o giuridiche dati personali trasmessi o messi a disposizione da un altro Stato se

a. la legge o un accordo internazionale lo prevedono;

b. lo Stato presso cui sono stati raccolti i dati ha precedentemente approvato la

comunicazione;

c. non vi si oppongono interessi preponderanti e degni di protezione della persona

interessata; e

d. la comunicazione è indispensabile per:

1. adempiere un compito legale della persone fisica o giuridica,

2. adempiere compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, oppure

3. prevenire una grave violazione dei diritti di persone fisiche o giuridiche.

2 I dati sono comunicati alla persona fisica o giuridica avvertendola espressamente di utilizzarli esclusivamente per lo scopo indicato da fedpol.

Art. 51 Comunicazione di dati propri a uno Stato terzo, a un organo interna-

zionale o a una persona fisica o giuridica

Fedpol accorda l’autorizzazione di comunicare a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a una persona fisica o giuridica i dati che ha trasmesso o messo a disposizione, sempre che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 52 Trasmissione di richieste cantonali all’estero tramite fedpol

1 I Cantoni indirizzano le proprie richieste di assistenza informativa di polizia a fedpol che le trasmette all’autorità estera in questione. È fatta salva la comunicazione diretta dei Cantoni con l’estero prevista dalla legge o da un trattato internazionale.

2 Dopo aver consultato l’autorità cantonale, fedpol può rinunciare a trasmettere al destinatario estero una richiesta cantonale di assistenza informativa se:

a. la rilevanza della fattispecie non giustifica il ricorso alla cooperazione transfrontaliera

b. la trasmissione mette in pericolo gli interessi delle autorità della Confederazione o di altri Cantoni; oppure

c. lo Stato richiedente non garantisce un’adeguata protezione dei dati.