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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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e. l’appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni nonché informazioni sui loro organi dirigenti;
f. registrazioni sonore e visive;
g. gli avvenimenti rilevanti per valutare la gravità delle minacce dirette contro le persone, segnatamente informazioni su condanne subite o procedimenti in corso.
3 Le informazioni provengono da:
a. richieste rivolte ad altri servizi di fedpol;
b. comunicazioni di servizi dell’amministrazione civile e militare;
c. comunicazioni di rappresentanze svizzere ed estere, missioni permanenti o organi internazionali;
d. comunicazioni di autorità di polizia e di perseguimento penale svizzere ed estere;
e. fonti accessibili al pubblico;
f. comunicazioni di privati;
g. richieste di informazioni;
h. ricerche e accertamenti eseguiti direttamente da fedpol;
i. analisi di informazioni e comunicazioni.
4 Hanno accesso al sistema mediante una procedura di richiamo informatizzata i servizi di fedpol incaricati di:
a. valutare le minacce per proteggere le persone e gli edifici minacciati;
b. proteggere le persone minacciate;
c. svolgere indagini nel settore della protezione dello Stato o del terrorismo per prevenire e perseguire attività criminali.
5 È consentito comunicare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai servizi e alle persone non direttamente collegati al sistema elencati qui di seguito:
a. Dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare per proteggere autorità, persone ed edifici;
b. proprietari degli edifici occupati dalla Confederazione per impedire l’accesso alle persone non autorizzate;
c. rappresentanze svizzere ed estere o organi internazionali per proteggere le persone protette in virtù del diritto internazionale pubblico;
d. organi di polizia svizzeri ed esteri per adempiere i compiti di polizia di sicurezza;
e. organizzatori di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per evitare un grave pericolo imminente.