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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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e. l’appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni nonché informazioni sui loro organi dirigenti;

f. registrazioni sonore e visive;

g. gli avvenimenti rilevanti per valutare la gravità delle minacce dirette contro le persone, segnatamente informazioni su condanne subite o procedimenti in corso.

3 Le informazioni provengono da:

a. richieste rivolte ad altri servizi di fedpol;

b. comunicazioni di servizi dell’amministrazione civile e militare;

c. comunicazioni di rappresentanze svizzere ed estere, missioni permanenti o organi internazionali;

d. comunicazioni di autorità di polizia e di perseguimento penale svizzere ed estere;

e. fonti accessibili al pubblico;

f. comunicazioni di privati;

g. richieste di informazioni;

h. ricerche e accertamenti eseguiti direttamente da fedpol;

i. analisi di informazioni e comunicazioni.

4 Hanno accesso al sistema mediante una procedura di richiamo informatizzata i servizi di fedpol incaricati di:

a. valutare le minacce per proteggere le persone e gli edifici minacciati;

b. proteggere le persone minacciate;

c. svolgere indagini nel settore della protezione dello Stato o del terrorismo per prevenire e perseguire attività criminali.

5 È consentito comunicare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai servizi e alle persone non direttamente collegati al sistema elencati qui di seguito:

a. Dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare per proteggere autorità, persone ed edifici;

b. proprietari degli edifici occupati dalla Confederazione per impedire l’accesso alle persone non autorizzate;

c. rappresentanze svizzere ed estere o organi internazionali per proteggere le persone protette in virtù del diritto internazionale pubblico;

d. organi di polizia svizzeri ed esteri per adempiere i compiti di polizia di sicurezza;

e. organizzatori di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per evitare un grave pericolo imminente.