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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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b. il catalogo dei dati trattati;

c. l’estensione dei diritti d’accesso mediante una procedura di richiamo;

d. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

e. la collaborazione con i Cantoni;

f. la trasmissione, in singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti;

g. le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati.

Capitolo 2: Sistemi d’informazione di polizia di sicurezza

Art. 75 Sistema d’informazione e documentazione sugli eventi

1 Fedpol tratta le informazioni necessarie in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi dell’articolo 4 e seguenti.

2 Per adempiere tali compiti fedpol gestisce un sistema d’informazione e documentazione sulle persone minacciate e sugli eventi che le riguardano.

3 È consentito comunicare informazioni su persone ed eventi:

a. agli organi di sicurezza civili e militari della Confederazione e dei Cantoni per proteggere le persone e gli edifici;

b. agli organi di polizia svizzeri ed esteri per disporre ed eseguire misure di sicurezza.

4 I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dopo la fine del bisogno di protezione.

Art. 76 Sistema d’informazione e documentazione sulle minacce

1 Per adempiere i compiti legali fedpol gestisce un sistema d’informazione e documentazione, separato dal sistema di cui all’articolo 75, in cui sono registrati dati su persone:

a. nei cui confronti vige il sospetto fondato che minaccino la sicurezza di autorità, persone ed edifici di cui fedpol garantisce la sicurezza;

b. sono minacciate e possono beneficiare di misure di protezione disposte da fedpol.

2 Nel sistema è consentito trattare le informazioni seguenti sulle persone di cui al capoverso 1:

a. i dati personali;

b. le opinioni e le attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali nel rispetto dell’articolo 69 capoverso 3;

c. la salute delle persone che costituiscono una minaccia;

d. la valutazione delle caratteristiche essenziali della personalità delle persone che costituiscono una minaccia;