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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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b. il catalogo dei dati trattati;
c. l’estensione dei diritti d’accesso mediante una procedura di richiamo;
d. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
e. la collaborazione con i Cantoni;
f. la trasmissione, in singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti;
g. le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati.
Capitolo 2: Sistemi d’informazione di polizia di sicurezza
Art. 75 Sistema d’informazione e documentazione sugli eventi
1 Fedpol tratta le informazioni necessarie in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi dell’articolo 4 e seguenti.
2 Per adempiere tali compiti fedpol gestisce un sistema d’informazione e documentazione sulle persone minacciate e sugli eventi che le riguardano.
3 È consentito comunicare informazioni su persone ed eventi:
a. agli organi di sicurezza civili e militari della Confederazione e dei Cantoni per proteggere le persone e gli edifici;
b. agli organi di polizia svizzeri ed esteri per disporre ed eseguire misure di sicurezza.
4 I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dopo la fine del bisogno di protezione.
Art. 76 Sistema d’informazione e documentazione sulle minacce
1 Per adempiere i compiti legali fedpol gestisce un sistema d’informazione e documentazione, separato dal sistema di cui all’articolo 75, in cui sono registrati dati su persone:
a. nei cui confronti vige il sospetto fondato che minaccino la sicurezza di autorità, persone ed edifici di cui fedpol garantisce la sicurezza;
b. sono minacciate e possono beneficiare di misure di protezione disposte da fedpol.
2 Nel sistema è consentito trattare le informazioni seguenti sulle persone di cui al capoverso 1:
a. i dati personali;
b. le opinioni e le attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali nel rispetto dell’articolo 69 capoverso 3;
c. la salute delle persone che costituiscono una minaccia;
d. la valutazione delle caratteristiche essenziali della personalità delle persone che costituiscono una minaccia;