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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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39 e seguenti. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

Capitolo 4: Rete dei sistemi d’informazione di polizia

Art. 78 Principio

1 Fedpol gestisce una rete di sistemi d’informazione che comprende:

a. il Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

(art. 79);

b. il Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 80);

c. il Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia interna-

zionale e intercantonale (art. 81);

d. il Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in

materia di perseguimento penale (art. 82);

e. il Sistema d’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di

ricerche di persone scomparse che comprende anche il Sistema d’informazione sui profili del DNA (art. 83-85).

2 I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare, mediante un’unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

Art. 79 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confe-

derazione

1 Fedpol gestisce il Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

2 Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria svolte nell’ambito di procedimenti penali pendenti.

3 I dati sono trattati conformemente agli articoli 95 e seguenti CPP33.

4 Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo informatizzata:

a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di

polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

b. il MPC;

c. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

33 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum); attualmente art. 29bis della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; RS 312.0.