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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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d. fedpol e il Servizio informazioni della Confederazione, per elaborare analisi e
per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
5 L’accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del MPC.
Art. 80 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali
1 Fedpol gestisce il Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dagli Uffici centrali di polizia giudiziaria nell’ambito dei loro compiti d’informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale previsti dalla presente legge e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.
2 Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o organo di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:
a. dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
b. dati utili all’adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbli-
che;
c. rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
d. risultati di analisi sulla criminalità.
3 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
4 I dati del sistema possono essere registrati in categorie criminologiche. L’accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel Registro nazionale di polizia (art. 88), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.
5 Hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo:
a. la PGF, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di
polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazio-
nale di contatto con Europol e l’UFG per adempiere i compiti conferitigli dall’AIMP34;
c. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal
Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;
34 RS 351.1